Art. 68 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia

1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata:

a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;

b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;

c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;

d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.

2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa di competenza.

3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
Condividi questo contenuto: