Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:

1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;

2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali;

b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

e) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

f) «organo tecnico di Forza armata»: l'alto comando o l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture, salvo che le funzioni siano demandate a comandi intermedi se previsti nella struttura organica degli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri le funzioni di organo tecnico vengono assolte dalla struttura centrale del Genio appositamente istituita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

g) «organi esecutivi del Genio»: gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata;

h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;

i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA;

l) «ente deputato all'approvazione del contratto di lavori pubblici»:

1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove previsto dagli appositi accordi, ovvero l'organo tecnico di Forza armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento;

2) gli organismi di Forza armata e interforze, secondo i rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8;

m) «manutenzione»: la combinazione di tutte le attività tecniche, specialistiche e amministrative, volte a realizzare, alternativamente, interventi di:

1) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;

2) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

3) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso;

n) «responsabile del procedimento»: il responsabile o i responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma 4, del codice;

o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice;

p) «Autorità»: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del codice;

q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche che garantiscono la realizzazione della struttura necessaria e sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e la cui presenza costituisce condizione per il finanziamento da parte della NATO;

r) «organo di verifica»: il soggetto o la commissione cui la stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica di conformità.
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