Art. 20 Schede di progetto

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
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