Art. 125 Penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

2. L'ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora nè diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.
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