Art. 103 Prezzi contrattuali

1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.

2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.
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