Art. 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice.

4. Ai fini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, l'affidatario della progettazione é tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice. ]
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI TECNICI – SERVIZI DI PUNTA - ANALOGIA

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2020

L’art. 252 del D.P.R. 207/2010 ricomprendeva fra i servizi di architettura ed ingegneria quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e le attività tecnico amministrative concernenti la progettazione.

La predetta norma è stata espressamente abrogata dal D.Lgs 50/2016 e sostituita dall’art 3 comma 1 lett. vvvvv) del predetto decreto il quale, invece, definisce più genericamente la predetta tipologia di servizi come “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Sulla scorta di tale modifica normativa l’ANAC ha condivisibilmente ritenuto che nell’attuale contesto normativo possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione: a) che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale; b) che l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante contratto di conferimento dell’incarico e relative fatture di pagamento (comunicato del Presidente dell’ANAC del 14/12/2016 il cui contenuto è stato ripreso nelle linee guida n. 1).

Il Comune di Arezzo afferma che, in ogni caso, servizi di consulenza non potrebbero essere spesi per la dimostrazione attinente la esecuzione dei contratti di punta previsti dalla lex specialis.

Anche tale argomento non convince atteso che, come parimenti chiarito dall’ANAC, i contratti di punta non devono necessariamente riguardare prestazione identiche a quelle oggetto di affidamento; e ciò in linea con la ratio del requisito speciale che è volto a selezionare imprese che abbiano dato esecuzione a contratti di importo significativo e non si limitino a raggiungere le previste soglie di fatturato attraverso una serie di micro contratti.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ESPLETATI ED ULTIMATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

La disposizione dell’art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 testualmente recita: «I servizi di cui all’articolo 252 (attinenti all’architettura e all’ingegneria; n.d.e.) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’art. 234, comma 2. (…)».

Pertanto, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, valutabili ai fini dell’integrazione dei menzionati requisiti, sebbene potessero riferirsi ad appalti di lavori ancora in corso, dovevano essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e, in caso di inizio dei lavori in epoca precedente, era valutabile la parte del servizio ultimata e approvata nello stesso periodo.

La prescrizione dell’ultimazione dei servizi (o di parte degli stessi, qualora iniziati prima) nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneita' e dell’affidabilita' tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere – come invece avvenuto nell’impugnata sentenza – con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA - NORMATIVA APPLICABILE - LIMITI

AVCP PARERE 2013

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, PARERE DEL 30 LUGLIO 2013 N. 136

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A– “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesti urbanizzati della Citta' di B” – importo a base di gara euro 307.135,25 – S.A.: Comune di B.

L’appalto in esame è riconducibile all’ambito dei servizi attinenti all’urbanistica di cui all’Allegato II-A al Codice dei contratti pubblici e, come tale, è sottratto all’applicazione della disciplina speciale degli artt. 90-ss. del Codice e degli artt. 252-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010, dettata per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (cfr., per la distinzione su fattispecie analoghe: A.V.C.P., parere 20 ottobre 2011 n. 181; Id., parere 23 marzo 2011 n. 54).

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI FINO A 40.000 EURO

AVCP PARERE 2011

Oggetto: richiesta di parere – Modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (cosi' come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - REQUISITI

AVCP PARERE 2011

Per quanto concerne i requisiti tecnico-organizzativi, si ricorda che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs. n. 163/2006. In particolare, per quanto attiene agli appalti di importo superiore ai centomila euro, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti in conformita' all’articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, il quale si riferisce genericamente ai servizi di cui all’articolo 50 D.P.R. n. 554/1999, ovvero a “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione”.

Con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha precisato, inoltre, che “nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (…). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purche' ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto (…). Non puo' non rilevarsi, inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalita' amministrativa, limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara piu' rigorosi e superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale”.

Nel caso in esame l’istante ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione in maniera difforme rispetto al citato art. 66, ed, in particolare, in modo piu' restrittivo. Difatti, mentre tale norma ai fini della dimostrazione della capacita' tecnica ed organizzativa, ritiene utile l’esperienza acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara prende in considerazione o i soli servizi di progettazione o i soli servizi di direzione dei lavori, ed, in particolare, per la figura del direttore dei lavori l’esperienza professionale che il bando richiede è esclusivamente quella acquisita nello svolgimento dei servizi di direzione dei lavori.

Relativamente agli elementi di valutazione dell’offerta, l’art. 64, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 prevede che, nel caso di aggiudicazione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, vanno presi in considerazione i seguenti quattro criteri di valutazione: - professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva - caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio - ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica - riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Con determinazione n. 4/2009 l’Autorita' ha chiarito che la fissazione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i cosiddetti criteri motivazionali che consentono di ritenere una offerta migliore di un’altra. Nel caso in esame dalla documentazione trasmessa non risulta che la stazione appaltante abbia fissato tali criteri.

A cio' si aggiunga che con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha chiarito che “qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu' aspetti per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedano prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) dovrebbe essere suddiviso in sub criteri e relativi sub pesi (professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico). Tale tipo di scomposizione non deve, invece, riguardare il criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta), in quanto è proprio la metodologia progettuale offerta che deve tenere conto che il progetto, pur presentando aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, resta un unico ed è proprio la migliore modalita' proposta dai concorrenti per dare soluzione al rapporto fra i tre aspetti che condiziona la valutazione dell’offerta”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 presentata dall’ing. B. – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per la l’esecuzione, relazione geologica e geotecnica, misure e contabilita' dei lavori – Importo a base d’asta € 249.315,58 – S.A.: Comune di A.

REQUSIITI PROFESSIONISTI - DISCREZIONALITA' P.A.

AVCP PARERE 2010

E' legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilita' e dunque della qualita' stessa dell'offerta tecnica. In un caso, quale quello che ci occupa, di affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione, elementi quali la composizione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nonche' le esperienze pregresse dei singoli professionisti risultano indubbiamente indici significativi della qualita' della prestazione, direttamente riconducibili a caratteristiche oggettive dell'offerta stessa e dunque adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico, purche' tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

La possibilita' di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra infatti il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non puo' assumere un rilievo eccessivo (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770).

La possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente requisiti ulteriori di partecipazione, incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalita' e del rispetto del principio della libera concorrenza. Nel caso di specie, quindi, l'obiettivo doveva essere quello di garantire la partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti che avessero l'esperienza e la competenza per gestire servizi analoghi, risultando a tal fine sufficiente la richiesta di competenza specifica relativa alla realizzazione di strutture in zona sismica secondo quanto previsto dalla classe I categoria g in cui rientra l'opera da realizzare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I. E. E. s.c. - Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi del porto commerciale di Salerno - Importo a base d'asta € 1.289.529,15 - S.A.: A.P.S.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

SERVIZI DI PUNTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

I requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta (servizi di progettazione e direzione lavori), in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C – conferimento incarico professionale relativo a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, completamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “sistemazione e consolidamento Area Purgatorio”.

MINIMI TARIFFARI - RIBASSO PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Sulla base dell’evoluzione normativa dovuta al d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 2006, in materia di minimi tariffari, viene riconosciuto ammissibile un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie sostenendo che tale ribasso non grava sulle prestazioni principali. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999; e per altro verso, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.

RIBASSO DELL'OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Non può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554.1999; e per altro verso, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.

L’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie.

DIREZIONE LAVORI - CORRISPETTIVO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori sono attività tecniche amministrative connesse alla progettazione (TAR Abruzzo, sentenza 24.05.2004, n. 662). Tali servizi rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione indicato dall’art. 50 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e si applicano le disposizioni previste dall’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dal titolo IV del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m..

Le norme prevedono procedure diverse in relazione all’importo presunto delle prestazioni professionali; la stima del corrispettivo dell’incarico tecnico deve comprendere tutti i servizi affidati all’esterno. Al riguardo l’Autorità ha costantemente evidenziato nelle proprie deliberazioni che, anche quando l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse viene disposta in momento successivo all’affidamento dell’incarico di progettazione, le procedure da seguire devono essere definite considerando la “fascia di importo” corrispondente al valore di tutti i servizi affidati all’esterno, compresa la stessa progettazione, per evitare contestazioni in relazione al divieto di frazionamento degli incarichi previsto dal comma 12bis, dell’art. 17 della legge quadro e al mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dall’ordinamento.

Conseguentemente, quando l’importo dei servizi previsti nel bando, anche non tenendo conto della progettazione, è comunque superiore al valore dei 100.000 euro, si ritiene che il conferimento dell’incarico in base ai curricula presentati “nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza” sia in contrasto con il vigente ordinamento che, invece, prevede l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa mediante licitazione privata o pubblico incanto (se l’importo dei suddetti servizi è superiore a 200.000 DSP), previa l’adeguata pubblicità prevista dall’art. 80 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.

RIBASSO 100% PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie se non è vietato dal disciplinare di gara è ammissibile. Nel caso in esame il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto, un importo per prestazioni tecniche principali ed un importo per le prestazioni accessorie, precisando altresì che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie. Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20%, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie. Non sussiste inoltre una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. Le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E TARIFFE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Se i partecipanti alla gara per l’affidamento di progettazioni hanno dimostrato, con precisi dati, forniti sia in primo grado, sia in appello, che la riduzione offerta era la percentuale calcolata con riguardo ai “minimi tariffari” ed alle spese non ridotte, alle “prestazioni speciali”, ridotte del 20%, ed alle “prestazioni accessorie”, ridotte – solo queste – del 100%, queste ultime, dato il loro carattere accessorio, sono appunto legittimamente rinunciabili: esse sono le “prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe”, secondo quanto dispone l’art. 50, comma 3, lett. b), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, vale a dire il regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici n. 109 del 1994. E, appunto perché non previste dalle tariffe, non sono soggette alla limitazione di cui all’art. 4 del d.l. 69/1989, più volte sopra citato.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/10/2011 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

L’art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che ai servizi di cui all’art. 252 dello stesso D.P.R., con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in merito cioè alla cauzione provvisoria e definitiva. Dovendo predisporre un bando per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un’opera pubblica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione dei lavori, occorre prevedere l’obbligo per i concorrenti di presentare in sede di offerta cauzione provvisoria limitatamente al 2% dell’importo a base di gara relativo alle attività che non sono escluse dal citato art. 268? (in questo caso la DL?) Se il bando dovesse prevedere solo la possibilità di affidare successivamente all’aggiudicatario della progettazione anche la direzione dei lavori, la cauzione provvisoria sarebbe dovuta?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;