Art. 184 Annotazione dei lavori a corpo

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/01/2011 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER AVVISI AI CREDITORI

Si fa riferimento al D.P.R. 207/2010, per conoscere la modalità di svolgimento dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di verifica delle offerte anomale per l’affidamento di contratti di servizi o forniture. All’art. 284 del “regolamento” è detto che “si applica l’art. 121”. L’art. 121, al comma 2, prevede che si chiuda la seduta pubblica per richiedersi le giustificazioni e, al comma 3, postula che successivamente “in seduta pubblica” si dichiari l’eventuale anomalia delle offerte, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria (analoga procedura è prevista al comma 8 per contratti sottosoglia). Atteso che non è più richiesta la presentazione delle giustificazioni all’atto dell’offerta, lo scrivente interpreta doversi sospendere la seduta ex art. 117 regolamento e aggiornarla ad una successiva, necessariamente pubblica, nel corso della quale dare conto della verifica. Si chiede di conoscere se l’orientamento è corretto o se si possa semplicemente valutare la congruità e comunicarne l’esito e l’aggiudicazione provvisoria nei modi ex art. 77 del codice, senza apposita seduta pubblica. Si chiede inoltre di sapere se la data della seduta, considerati i tempi di verifica possa venire comunicata successivamente agli interessati.