Art. 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte é dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, é presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore. ]
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Giurisprudenza e Prassi

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2001

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , l'appalto integrato può essere affidato mediante licitazione privata o pubblico incanto.

Anche nel caso di appalto integrato è conforme alla norma legislativa e regolamentare la clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere introdotte modifiche al progetto definitivo, restando salva la possibilità di proporre, ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D. M. 145/2000, eventuali variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , la stazione appaltante determina l'importo della sicurezza già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente.

L'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo.

Bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e costruzione degli impianti fissi della tramvia Valli Bergamasche, 1^ tratta funzionale

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;