Art. 217. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

d-bis) l’articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;

g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;

i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

i-bis) l’articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

l-bis) l’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

v) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;

v-bis) l’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.180; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis, l’articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l’articolo 33-quinquies l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

jj) l’articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

nn) l'articolo 12, commi 3, 5, 8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 218 (Abrogazioni) dispone le abrogazioni. Si tratta di norma ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica. L'articolo 217 (Abrogazioni) dispone che, a decorrere dalla data ...

Commento

L’articolo 217 reca un articolato elenco di abrogazioni la cui operatività decorre dall’entrata in vigore del Codice. Di alcune di tali abrogazioni si è dato conto nel commento di alcune disposizion...
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA PREZZI UNITARI - DISCORDANZA TRA IMPORTO COMPLESSIVO E RIBASSO PERCENTUALE - NON AMMESSA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Da quanto sopra si ricava che l’operazione compiuta dalla ricorrente è errata atteso che l’importo globale soggetto a ribasso non può ricomprendere pacificamente gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

La ricorrente, infatti, sottrae dall’importo globale offerto - il quale peraltro è inferiore di 20.000,00 euro rispetto a quello derivante dalla somma dei singoli importi - i predetti oneri, non soggetti a ribasso. Epperò, il paragrafo 21.2 del disciplinare esclude detta possibilità, prevedendo espressamente, alla lettera b sopra richiamata, che “in calce all’ultima pagina della lista deve essere indicato il prezzo globale offerto, non superiore all’importo soggetto a ribasso posto a base di gara, determinato dalla somma dei prodotti indicati nella settima colonna della lista, nonché il conseguente ribasso percentuale. Il prezzo globale ed il ribasso dovranno essere espressi in cifre ed in lettere»

Tale ricostruzione non tiene conto di un presupposto indefettibile, e cioè che gli oneri della sicurezza non compaiono in alcuna parte dell’allegato B1 dell’offerta della ricorrente, recante la lista di prezzi unitari. In altri termini, è evidente che il prezzo determinato dalla ricorrente mediante lista prezzi unitari e poi riportato nell’allegato B era ed è al netto degli oneri di sicurezza, sicché la ricostruzione data dalla ricorrente, presuppone che gli oneri della sicurezza siano solo figurati e non reali.

7. La ricorrente invoca poi l’applicazione dell’art. 119, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 il quale disporrebbe espressamente che “in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Va però rilevato che la norma in argomento è stata integralmente abrogata ad opera dell’art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016, sicché la rilevata discordanza tra l’importo complessivo offerto e il ribasso percentuale indicato, rende l’offerta della ricorrente effettivamente indeterminata e indeterminabile perché il contrasto tra i dati dell’offerta non è superabile mediante il ricorso ad un criterio che consenta di accordare prevalenza all’una o all’altra indicazione.

Né è possibile ricondurre la fattispecie in esame ad una ipotesi di evidente errore materiale, perché ciò presupporrebbe la perfetta congruenza dei dati da emendare, mentre invece -come sopra rilevato - la somma dei prezzi indicati dalla ricorrente nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori reca l’importo complessivo di euro 632.429,45, dunque diverso e perfino superiore (di euro 20.000,00) rispetto all’offerta economica indicata in numeri e lettere.

Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “l’errore materiale direttamente emendabile dall’amministrazione è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Deve allora ritenersi che la Stazione Appaltante abbia agito correttamente, non essendo di fatto ricostruibile ed individuabile con certezza l’effettiva volontà dell’offerente.



Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 21/09/2016 - ATTI ATTUATIVI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Per quanto riguarda il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) è previsto un nuovo regolamento di attuazione in maniera analoga al decreto 163/2006, oppure è rimasto in vigore il precedente DPR 207/2010? Grazie, cordiali saluti.