Articolo 79. Specifiche tecniche.

1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE Gli articoli 79 e 80 disciplinano, rispettivamente le specifiche tecniche e le etichettature (vedi articolo successivo).
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA DIFFORME RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO: VA ESCLUSA (79 - II.5)

ANAC PARERE 2023

La difformità tra l'offerta e le prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste

INDICAZIONE DI UN SOFTWARE IN USO ESTRANEO ALL'AFFIDAMENTO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA

ANAC PARERE 2023

Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione della disciplina di riferimento, giacché la richiesta e la precisazione operata dalla Stazione appaltante, con l'indicazione "nominale" del software gestionale in uso negli atti di gara, non viola in alcun modo la concorrenza in quanto tale indicazione apparirebbe estranea all'oggetto specifico dell'affidamento, oltre che in contraddizione con la stessa lex specialis, ed è quindi pienamente coerente con la volontà del Comune di S. di continuare ad utilizzare un elemento strategico (espressamente escluso dalla gara) della propria infrastruttura organizzativa, ritenuto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, con il quale l'aggiudicatario del servizio messo a gara deve essere in grado di interfacciarsi e correttamente operare.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 30/04/2024 - SPECIFICHE TECNICHE E FORNITURE ANALOGHE

QUESITO DI APRILE Buongiorno, in una “Procedura aperta telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di Ricambi SCANIA originali o equivalenti”, chiedono come requisiti per la partecipazione: 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, ≥ € 130.000,00 IVA esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, ≥ € 700.000,00 IVA esclusa. Qualora un soggetto disponga di un fatturato globale annuo di importo utile a soddisfare il requisito minimo previsto per più lotti, questi potrà utilmente qualificarsi per la partecipazione a più lotti di gara (a titolo di esempio: se il partecipante possiede un fatturato globale annuo di importo pari ad € 700.000,00 IVA esclusa potrà partecipare sia al Lotto 1 sia al Lotto 2). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all’oggetto dell’appalto “forniture di ricambi SCANIA originali o equivalenti”, di cui almeno un contratto di importo non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, contratto di importo ≥ € 20.000,00 iva esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, contratto di importo ≥ € 50.000,00 iva esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La domanda è : sono legittimati a chiedere una fornitura della stessa marca al punto 6.3 a) e non semplicemente contratti di ricambi per autobus (non necessariamente autobus Scania) e la domanda è: secondo voi sarebbe legittimo presentare come contratto di fornitura, quello di un gas refrigerante, che è utilizzato sugli autobus Scania, ma anche su moltissimi altri autobus? Alleghiamo il Disciplinare grazie e a presto