Art. 27 Disciplina del subappalto

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine é considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non può superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonché della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.

4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3.

5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare é affidata dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni in materia di pubblicità e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30.

6. L'aggiudicatario non é tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che ciò impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.

7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.

8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto.

9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice.

10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, é facoltà dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalità di cui all'articolo 118 del codice.

11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalità per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro.

12. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

13. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
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