Art. 92 - Termini per le impugnazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE CONCESSIONE DI SERVIZI - TERMINE PROCESSUALE 3 MESI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

L'art. 119 del codice del processo amministrativo dispone espressamente, per quanto qui rileva, che nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le “procedure” di affidamento di pubblici servizi, il termine processuale ordinario per proporre appello è dimezzato. Ne consegue che, per i giudizi anzidetti, il termine di sei mesi previsto dall'art. 92 del codice per proporre appello in difetto della notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.

L'odierna controversia, vertendo sulla risoluzione per inadempimento di contratto di concessione di pubblico servizio, rientri tra le materie soggette al rito abbreviato contemplate dal richiamato art. 119 del codice.

Infatti, il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore, deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche.

Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la "procedura" di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalita' perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera "materia" degli affidamenti pubblici di lavori, servizi, e forniture, senza distinzione di sorta.

Ne consegue la tardivita' dell'odierno appello, siccome proposto (..) oltre il termine di tre mesi dal deposito dell'impugnata sentenza.