Art. 27 - Contraddittorio

1. Il contraddittorio é integralmente costituito quando l'atto introduttivo é notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio é promosso solo contro alcune delle parti e non si é verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
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