Art. 108 - Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
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Giurisprudenza e Prassi

SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA OPPOSIZIONE DI TERZO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La definizione, ora positivamente prevista, della parte legittimata all’opposizione di terzo, richiamando la necessita' della titolarita' in capo a quest’ultima di una “posizione autonoma ed incompatibile”, introduce una precisazione che non esaurisce i suoi effetti sul piano meramente processuale (risolvendo essa, cioè, problemi di compatibilita' tra appello ed opposizione di terzo, per i quali, peraltro, dispone anche il successivo art. 109, comma 2), ma che, innanzi tutto, definisce, con riferimento al giudizio impugnatorio, le caratteristiche della posizione sostanziale che si assume lesa e che, in quanto tale, fonda legittimazione attiva e interesse ad agire in opposizione (in senso sostanzialmente conforme a quanto statuito dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2/2007).

In tal senso, quanto alla “autonomia” della posizione giuridica, l’opposizione di terzo non puo' essere esperita da colui che sia portatore di un interesse non direttamente leso dal provvedimento amministrativo per cui vi è stato giudizio, di un interesse., cioè, che avrebbe al piu' legittimato un intervento. Possono, al contrario, certamente proporre opposizione di terzo:

- coloro che risultavano controinteressati ma che, per difetto di notifica, non hanno potuto prendere parte al giudizio;

- ovvero (ipotesi corollario della precedente), coloro che, pur essendo controinteressati, non sono stati tuttavia identificati come tali;

- o ancora coloro che, per essere stati contemplati da un provvedimento successivamente adottato (ma che trova in quello oggetto del giudizio il proprio presupposto), maturano la titolarita' di una posizione autonoma, contrastante con quella di chi è anteriormente insorto contro il provvedimento presupposto.

Inoltre, quanto alla “incompatibilita'” della posizione, quest’ultima postula che la posizione predetta, tutelata dall’ordinamento giuridico (in quanto fondata su norma di legge e/o regolamento, ovvero su diverso provvedimento amministrativo assistito da presunzione di legittimita'), si caratterizzi per un contenuto (il bene che forma oggetto della posizione giuridica, argomentando dall’art. 810 cod. civ.) assolutamente in contrasto con la sentenza pronunciata e che risulta da questa pregiudicato, senza che il titolare abbia avuto la possibilita' di agire in giudizio avverso le parti costituite.