Art. 56 Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

L'asta elettronica riguarda:

- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

- i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

- le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

- le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

- le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

- le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

- quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

- quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.
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Giurisprudenza e Prassi

ASTA ELETTRONICA – PREVISIONE DEL PERIODO DI BLACK-OUT FASE ULTIMO RILANCIO

ANAC PARERE 2014

Secondo il parere n. 85/2013 dell’AVCP dovrebbe essere privilegiata un’interpretazione dell’art. 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE ‹‹che imponga inderogabilmente alle stazioni appaltanti, per tutto lo svolgimento delle aste elettroniche e dopo ogni rilancio, di rendere conoscibili ai concorrenti le rispettive posizioni in classifica. […] Viceversa, la riferita disposizione dell’art. 292, comma 4, d.p.r. n. 207/2010 […] consente alle stazioni appaltanti di impedire “durante la fase dell’ultimo rilancio” che i concorrenti conoscano la propria posizione in classifica, cosi' limitando gli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa dell’Unione››.

La Commissione europea ha osservato come ‹‹il tenore letterale e la struttura del citato art. 56, paragrafo 6 della direttiva, indichino chiaramente che le informazioni che consentono agli offerenti di conoscere in tempo reale e in ogni momento la propria classificazione devono essere comunicate dagli enti aggiudicatori in ogni fase dell’asta elettronica, ivi inclusa la fase dell’ultimo rilancio. La Commissione nota, infatti, che la direttiva non prevede deroghe a tale obbligo per nessuna delle fasi dell’asta elettronica e che, sotto questo profilo, la circostanza che gli enti aggiudicatori (…) debbano indicare nel capitolato d’oneri le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica nonche', se del caso, il momento in cui tali informazioni saranno messe a disposizione, non conferisce loro la possibilita' di derogare all’obbligo di informazione di cui al primo periodo dell’art. 56, paragrafo 6, della direttiva, ma soltanto di stabilire quali eventuali altre informazioni saranno portate a conoscenza degli offerenti. In altri termini le informazioni che consentono agli offerenti di conoscere la loro classificazione costituiscono il livello minimo di informazione che gli enti aggiudicatori devono obbligatoriamente fornire in ogni fase della procedura dell’asta elettronica, al fine di garantire che questa si svolga nel pieno rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, cosi' come richiesto dal ventiduesimo considerando della direttiva. Di conseguenza la Commissione ritiene che regole, quali quelle di cui all’art. 292, comma 4, d.p.r. 207/2010 e alla clausola litigiosa contenuta nella lettera d’invio della A., che impediscono agli offerenti di visualizzare la rispettiva posizione in classifica nella fase dell’ultimo rilancio di un’asta elettronica confliggano con il disposto dell’art, 56, paragrafo 6, della direttiva 204/17/CE. La Commissione rileva, al contrario, che la direttiva non prevede un obbligo, ma soltanto la possibilita', che gli offerenti siano informati dagli enti aggiudicatori circa i prezzi o i valori presentati dagli altri concorrenti ovvero sul numero dei partecipanti alla fase dell’asta. Di conseguenza, regole, quali quelle di cui all’articolo 292, comma 4, del d.p.r. 207/2010 e clausole come quella contenuta nella lettera d’invito della A., che impediscono agli offerenti di visualizzare ‹‹le offerte degli altri operatori economici›› nella fase dell’ultimo rilancio di un’asta elettronica, non confliggono con il disposto dell’articolo 56, paragrafo 6, della direttiva 2004/17/CE, purche' l’obbligo minimo d’informazione degli offerenti sulla rispettiva classificazione sia soddisfatto››;

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata congiuntamente da A. spa e B. srl – Procedura ristretta da espletarsi mediante asta elettronica per la fornitura di ricambi di meccanica per la manutenzione di autobus – Importo a base d’asta: euro 4.900.000,00 – S.A.: A. S.p.A.

Asta elettronica – Previsione del periodo di “black-out” durante la fase dell’ultimo rilancio – Contrasto con il diritto comunitario

In caso di asta elettronica non è conforme alla disposizione dell’art. 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE la clausola della lex specialis che non consente a ciascun offerente di conoscere la propria classificazione in tempo reale ed in ogni fase della gara, ivi inclusa quella dell’ultimo rilancio

Art. 85, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Art. 292, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 – Art 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE