Art. 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

- esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.
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