Art. 35 Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
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