D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine é subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico é condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005

PARERI

QUESITO del 01/12/06 - Normativa applicabile - Beni culturali: Con nota prot. n. 119066 del 6 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle disposizioni di cui agli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 che, in materia di lavori pubblici, ricollegandosi all'art.28, quarto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico limitatamente alle opere sottoposte all'applicazione del medesimo Codice in materia di appalti di lavori pubblici. In particolare, codesto Dipartimento, segnalando che l'art.96, ottavo comma, D.Lgs. n.163/2006 rimette alle Regioni la disciplina della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza, chiede se il predetto rinvio alla disciplina regionale comporti, ai fini dell'applicazione dei citati artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit., "la necessità di attendere l'emanazione di un apposito provvedimento normativo ovvero obblighi direttamente l'Amministrazione interessata ad emettere, con provvedimento amministrativo o regolamentare, disposizioni in tal senso".

RISPOSTA del 01/12/06: Gli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" disciplinano, rispettivamente la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare" e la "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico". Le due disposizioni in esame riproducono gli artt.2-ter, 2-quater e 2-quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n.63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.109, ora abrogata (v. art.256, D.Lgs. n.163/2006). Gli artt.95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit. danno attuazione, per le opere sottoposte all'applicazione della normativa sui lavori pubblici, all'articolo 28, comma 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il quale: "4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente". L'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.42/2006 cit., ha introdotto nel nostro ordinamento, in un'ottica di valutazione di interessi concorrenti e contemperati, la possibilità per il Soprintendente competente per territorio, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche non dichiarate tali o non sottoposte a verifica, di richiedere la preventiva esecuzione, a spese del committente dell'opera, di saggi archeologici sulle aree interessate. In particolare, l'art.95, D.Lgs. n.163/2006 cit. ha disposto, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42", e con esplicito riferimento alle "opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici" (cfr. primo comma), che le stazioni appaltanti debbono trasmettere al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari (art.95, primo comma). Ove il Soprintendente ravvisi, sulla base degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto della progettazione, può richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura disciplinata all'art.96, D.Lgs. n.163/2006 cit. In particolare, per quel che in questa sede interessa, l'art.96, D.Lgs. n.163/2006 cit., all'ottavo comma, testualmente dispone che: "8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo." Qui il legislatore rimette alla potestà legislativa delle Regioni la disciplina della procedura di cui trattasi, per le opere di loro competenza, sulla base delle previsioni di cui all'art.95 e 96 cit. 3. Alla luce del quadro normativo esposto, si osserva quanto segue. La problematica che ci occupa concerne l'applicabilità in ambito regionale degli artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit. e, dunque, di norme che sono contenute in un corpo normativo che concerne i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sotto questo profilo, prima facie va osservato che il D.Lgs. n.163/2006, per quanto concerne la materia dei lavori pubblici, non trova applicazione nella Regione per la presenza, nel settore normativo di cui trattasi, della l.r. 2 agosto 2002, n.7 emanata dalla Regione siciliana nell'esercizio della competenza esclusiva che le deriva dall'art.14, lett. g) dello statuto; legge regionale che, per i lavori pubblici, peraltro, fa un rinvio statico alla normativa statale allora vigente (cfr. Circolare Ass. LL.PP. 18 settembre 2006). Di contro va rilevato che si tratta di disposizioni chiaramente destinate a garantire -anzitutto- la tutela dei beni archeologici, dando corretta attuazione, per le opere pubbliche, al principio contenuto nell'art.28, D.Lgs. n.42/2004, cui espressamente si ricollegano. E', infatti, lo stesso legislatore che, all'art.95, primo comma, prima parte, D.Lgs. n.163/2006 cit., dichiara espressamente che la norma è dettata "Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42" e, dunque, di una norma che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in un'ottica di valutazione di interessi concorrenti e contemperati, la preventiva valutazione di "compatibilità archeologica" della realizzazione di interventi pubblici destinati a modificare il territorio. Peraltro, a riprova di come la collocazione nel D.Lgs. n.163/2006 non sia determinante, va rilevato che le disposizioni in oggetto, come visto in precedenza, sono state originariamente introdotte nell'ordinamento con gli artt.2-ter, 2-quater e 2-quinquies, D.L. 26 aprile 2005, n.63 (convertito nella L. 25 giugno 2005, n.109), recante disposizioni in svariati settori normativi ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti") e solo in secondo momento trasfuse all'interno del D.Lgs. n.163/2006. Ciò posto, poichè la Regione siciliana, pur titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di beni culturali, non ha mai emanato una propria disciplina organica sostanziale sulla materia o su taluni aspetti di essa, trova applicazione "di pieno diritto" anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale, alla quale va riconosciuta efficacia suppletiva, nel senso che può operare in ambito regionale se e fino a quando la Regione non abbia predisposto una propria disciplina (v. C.Cost., sentt. n.18 del 1969 e n.165 del 1973). D'altronde, l'applicabilità delle norme statali (anche nelle materie di competenza esclusiva) non deriva da un formale atto regionale di recepimento delle stesse, ma è conseguenza del vuoto normativo lasciato dal legislatore regionale. Per quanto detto, non può che trovare immediata applicazione in ambito regionale, se e sino a quando la competenza regionale esclusiva non verrà in concreto esercitata, la disciplina statale di cui agli artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006. Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente. Il presente parere è inviato, per opportuna conoscenza, anche all'Assessorato regionale dei lavori pubblici pure competente in relazione alla materia coinvolta, sia al fine di renderlo partecipe delle problematiche in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo Scrivente si riserva ogni utile approfondimento (fonte: Ufficio Legale Regione Sicilia)

QUESITO del 15/09/08 - Manutenzione verde pubblico - POS: LA MANUTENZIONE DEL VERDE NON NECESSITA DEL «POS»: Desidero avere chiarimenti riguardo al Rspp (Responsabile del diritto di prevenzione e protezione) nel caso di azienda con numero di dipendenti pari a 30. Attualmente io sono il datore di lavoro e sono anche l'Rspp; nel caso dell'assunzione del trentunesimo dipendente cosa devo fare?Lavoriamo nel settore della manutenzione del verde pubblico e privato, è sempre necessario predisporre il Pos (Piano operativo di sicurezza) per il lavoro da seguire?L'ente pubblico, nell'appalto di tali servizi di manutenzione delle aree a verde, deve predisporre il piano di sicurezza in fase di progettazione? Se sì, in quali casi?

RISPOSTA del : Il lettore può continuare a svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione solo se il numero di dipendenti della sua impresa rimane inferiore a 30. In caso contrario, il datore di lavoro dovrà procedere alla designazione del Rspp scegliendo tra un proprio dipendente o un soggetto esterno all’azienda ma entrambi in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 32 del Dlgs 81/2008.L’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos) è sancito dall’articolo 96, comma 1, lettera g del Dlgs 81/2008 a carico dei datori di lavoro delle imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili così come questi sono definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del citato decreto. Il Pos altro non è che il documento di valutazione dei rischi (Dvr) redatto dal datore di lavoro in riferimento al singolo cantiere in cui opera un’impresa (articolo 89, comma 1, lettera h del decreto). Il cantiere è definito come quel luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile la cui tipologia è definita nell’allegato X. Andando a guardare i contenuti di questo allegato, il lettore potrà notare che non vi sono elencati i lavori di manutenzione del verde. Pertanto, il lettore non dovrà redigere il Pos in quanto la propria impresa, avendo stipulato un contratto d’appalto con un committente per la manutenzione del verde, non opera in un cantiere ove si eseguono lavori edili o di ingegneria civile. Ciò non toglie, ovviamente, che l’impresa dovrà comunque adempiere all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) riguardante la specifica attività lavorativa eseguita (taglio, sfalcio, lavori in elevazione, eccetera) secondo quanto previsto dall’articolo 28 e gli obblighi previsti dall’articolo 26 (contratti d’appalto) del Dlgs 81/2008 nonché adempiere a tutti gli obblighi collegati/conseguenti. Il committente, in questi casi, dovrà redigere il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) secondo quanto previsto dal citato articolo 26.È solo nel caso in cui l’appalto di manutenzione delle aree verdi in cui è impegnata l’impresa preveda, all’interno dello stesso, l'esecuzione di lavori compresi nell'allegato X quali, ad esempio, il rifacimento di cordoli in cemento delle aiuole, la costruzione di muretti di contenimento del terreno, eccetera, allora si rientrerà nell'ambito di applicazione del capo I del titolo IV del citato decreto. Il datore di lavoro dell'impresa dovrà in tal caso adempiere all'obbligo di redazione del Pos previsto a suo carico dall'articolo 96, comma 1, lettera g del Dlgs 81/2008, previa predisposizione, nei casi previsti dall’articolo 90 del citato decreto, da parte del committente tramite il coordinatore della sicurezza per la progettazione, del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). (fonte: Il Sole 24 ORE)

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