D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché , per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non é richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali é istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 é interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 é esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici é possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 18: In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

NORMATIVA: ELENCO ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI E SOGGETTI QUALIFICATI - MIN BENI CULTURALI (2009)

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2009, n. 60 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009). (09A07334)

NORMATIVA: ELENCO ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI E SOGGETTI QUALIFICATI - MIN BENI CULTURALI (2009)

Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

PARERI

QUESITO del 01/12/06 - Normativa applicabile - Beni culturali: Con nota prot. n. 119066 del 6 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle disposizioni di cui agli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 che, in materia di lavori pubblici, ricollegandosi all'art.28, quarto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico limitatamente alle opere sottoposte all'applicazione del medesimo Codice in materia di appalti di lavori pubblici. In particolare, codesto Dipartimento, segnalando che l'art.96, ottavo comma, D.Lgs. n.163/2006 rimette alle Regioni la disciplina della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza, chiede se il predetto rinvio alla disciplina regionale comporti, ai fini dell'applicazione dei citati artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit., "la necessità di attendere l'emanazione di un apposito provvedimento normativo ovvero obblighi direttamente l'Amministrazione interessata ad emettere, con provvedimento amministrativo o regolamentare, disposizioni in tal senso".

RISPOSTA del 01/12/06: Gli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" disciplinano, rispettivamente la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare" e la "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico". Le due disposizioni in esame riproducono gli artt.2-ter, 2-quater e 2-quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n.63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.109, ora abrogata (v. art.256, D.Lgs. n.163/2006). Gli artt.95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit. danno attuazione, per le opere sottoposte all'applicazione della normativa sui lavori pubblici, all'articolo 28, comma 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il quale: "4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente". L'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.42/2006 cit., ha introdotto nel nostro ordinamento, in un'ottica di valutazione di interessi concorrenti e contemperati, la possibilità per il Soprintendente competente per territorio, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche non dichiarate tali o non sottoposte a verifica, di richiedere la preventiva esecuzione, a spese del committente dell'opera, di saggi archeologici sulle aree interessate. In particolare, l'art.95, D.Lgs. n.163/2006 cit. ha disposto, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42", e con esplicito riferimento alle "opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici" (cfr. primo comma), che le stazioni appaltanti debbono trasmettere al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari (art.95, primo comma). Ove il Soprintendente ravvisi, sulla base degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto della progettazione, può richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura disciplinata all'art.96, D.Lgs. n.163/2006 cit. In particolare, per quel che in questa sede interessa, l'art.96, D.Lgs. n.163/2006 cit., all'ottavo comma, testualmente dispone che: "8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo." Qui il legislatore rimette alla potestà legislativa delle Regioni la disciplina della procedura di cui trattasi, per le opere di loro competenza, sulla base delle previsioni di cui all'art.95 e 96 cit. 3. Alla luce del quadro normativo esposto, si osserva quanto segue. La problematica che ci occupa concerne l'applicabilità in ambito regionale degli artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit. e, dunque, di norme che sono contenute in un corpo normativo che concerne i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sotto questo profilo, prima facie va osservato che il D.Lgs. n.163/2006, per quanto concerne la materia dei lavori pubblici, non trova applicazione nella Regione per la presenza, nel settore normativo di cui trattasi, della l.r. 2 agosto 2002, n.7 emanata dalla Regione siciliana nell'esercizio della competenza esclusiva che le deriva dall'art.14, lett. g) dello statuto; legge regionale che, per i lavori pubblici, peraltro, fa un rinvio statico alla normativa statale allora vigente (cfr. Circolare Ass. LL.PP. 18 settembre 2006). Di contro va rilevato che si tratta di disposizioni chiaramente destinate a garantire -anzitutto- la tutela dei beni archeologici, dando corretta attuazione, per le opere pubbliche, al principio contenuto nell'art.28, D.Lgs. n.42/2004, cui espressamente si ricollegano. E', infatti, lo stesso legislatore che, all'art.95, primo comma, prima parte, D.Lgs. n.163/2006 cit., dichiara espressamente che la norma è dettata "Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42" e, dunque, di una norma che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in un'ottica di valutazione di interessi concorrenti e contemperati, la preventiva valutazione di "compatibilità archeologica" della realizzazione di interventi pubblici destinati a modificare il territorio. Peraltro, a riprova di come la collocazione nel D.Lgs. n.163/2006 non sia determinante, va rilevato che le disposizioni in oggetto, come visto in precedenza, sono state originariamente introdotte nell'ordinamento con gli artt.2-ter, 2-quater e 2-quinquies, D.L. 26 aprile 2005, n.63 (convertito nella L. 25 giugno 2005, n.109), recante disposizioni in svariati settori normativi ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti") e solo in secondo momento trasfuse all'interno del D.Lgs. n.163/2006. Ciò posto, poichè la Regione siciliana, pur titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di beni culturali, non ha mai emanato una propria disciplina organica sostanziale sulla materia o su taluni aspetti di essa, trova applicazione "di pieno diritto" anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale, alla quale va riconosciuta efficacia suppletiva, nel senso che può operare in ambito regionale se e fino a quando la Regione non abbia predisposto una propria disciplina (v. C.Cost., sentt. n.18 del 1969 e n.165 del 1973). D'altronde, l'applicabilità delle norme statali (anche nelle materie di competenza esclusiva) non deriva da un formale atto regionale di recepimento delle stesse, ma è conseguenza del vuoto normativo lasciato dal legislatore regionale. Per quanto detto, non può che trovare immediata applicazione in ambito regionale, se e sino a quando la competenza regionale esclusiva non verrà in concreto esercitata, la disciplina statale di cui agli artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006. Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente. Il presente parere è inviato, per opportuna conoscenza, anche all'Assessorato regionale dei lavori pubblici pure competente in relazione alla materia coinvolta, sia al fine di renderlo partecipe delle problematiche in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo Scrivente si riserva ogni utile approfondimento (fonte: Ufficio Legale Regione Sicilia)

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