D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 78. Verbali

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché , se é nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: MOTIVAZIONE ANALITICA SULL'OFFERTA GIUDICATA ANOMALA - TAR PIEMONTE TO (2007)

Nel caso di giudizio positivo espresso dall’amministrazione appaltante sugli elementi giustificativi dell’offerta prodotti dall’impresa non è necessario che la motivazione si diffonda nell’illustrare i singoli aspetti o profili che hanno condotto a tale conclusione. Questa soluzione, che attenua l’obbligo della motivazione, trova attualmente una indiretta conferma nell’art. 43 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al contenuto dei verbali di gara, in cui esclusivamente in caso di esclusione si prescrive che siano indicati “i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse” (disposizione ripresa nell’art. 78 del “Codice dei contratti pubblici” approvato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con una modifica lessicale (si parla di “motivi dell’esclusione”)).

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