Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l’iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento. comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco
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Giurisprudenza e Prassi

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO PER OMESSO RIFERIMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE

AVCP PARERE 2012

Sulla necessita’ di annullare in autotutela il bando di gara indetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in ragione dell’assenza nel suddetto bando di ogni riferimento all’iscrizione all’albo albo regionale delle imprese che “gestiscono il servizio di trasporto scolastico di cui alla legge regionale della Campania n. 13/2011 (..), il quesito da risolvere, allo stato degli atti, è unicamente quello di verificare se la normativa regionale sopra richiamata colmi d’imperio la mancata previsione dell’iscrizione al suddetto albo, alla stregua di una eterointegrazione legale delle clausole della lex specialis – sub specie di “inserzione automatica” – tenendo, altresi', conto dell’incapacita' delle ditte non iscritte a detto albo a gestire il servizio oggetto della gara, una volta aggiudicato.

In altri termini, non si tratta – come divisato dall’impresa aggiudicataria controinteressata – di stabilire se costituisca legittima causa di esclusione dalla gara la non iscrizione della medesima impresa in detto albo, bensi' di acclarare se, una volta ammessa e divenuta aggiudicataria dell’appalto, la medesima possa gestire il servizio oggetto della gara. La risposta, a quest’ultimo riguardo, non puo' che essere negativa.

Lo stesso Codice dei contratti prevede, infatti, all’art. 45, l’iscrizione dei concorrenti in appositi elenchi ufficiali di prestatori di servizi, per dedurne, con presunzione iuris et de iure (comma 3), l’idoneita' professionale di cui al comma 2, che cosi' recita: “l’iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1…costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d’idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall’articolo 39; dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i)…”.

Da cio' si puo' agevolmente inferire, quindi, come l’iscrizione suddetta risulti speculare all’idoneita' – presunta ex lege – dell’operatore economico.

Traendo le fila da dette premesse, si puo' conclusivamente affermare che l’annullamento d’ufficio degli atti di gara, quale misura di autotutela, si iscrive pienamente, nel caso di specie, entro il solco tracciato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 espressamente richiamata dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, giacche' – esclusa la possibilita' di una sua convalida – a detto bando non potrebbe in alcun modo seguire una valida stipula del contratto d’appalto del servizio in argomento, per impossibilita' della sua esecuzione da parte dell’aggiudicatario sprovvisto dell’iscrizione suddetta.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (CE) – “Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado – anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014”– Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Data di pubblicazione del bando: 3011.2011 – Importo a base d’asta: euro 129.000,00 – S.A.: Comune di A. (Caserta).

ELENCHI UFFICIALI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI - TRASMISSIONE DATI

AVCP COMUNICATO 2010

Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.

TRASMISSIONE DATI ELENCHI UFFICIALI DI PRESTATORI DI SERVIZI O DI FORNITORI

AVCP COMUNICATO 2010

Trasmissione dei dati relativi all’istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.163/06.

TERMINI DI VERIFICA REQUISITI - ESCUSSIONE CAUZIONE

TAR VENETO SENTENZA 2008

Per quanto attiene all’incameramento della cauzione, il termine deve ritenersi non perentorio, in quanto non varrebbero in tale frangente le ragioni di speditezza amministrativa connesse alla conclusione della gara poste a base delle tesi della perentorieta', dovendosi - semmai - invocare i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' rispetto al fine pubblico che devono guidare l’attivita' amministrativa.

Piu' recentemente la medesima tesi è stata enunciata muovendo da una chiave, per cosi' dire, “adeguatrice” dei principi di fondo sui quali essa si fonda, avendo riguardo in tal senso al nuovo contesto normativo nel quale, in epoca successiva ai fatti di causa, è stata riproposta la disciplina in esame, ossia gli artt. 48 e 45 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

Si sostiene, pertanto, che il termine di cui trattasi – ora segnatamente contemplato dall’art. 48 del D.L.vo 163 del 2006 - avrebbe carattere sollecitatorio e non anche perentorio in quanto sarebbe comunque lasciata alla discrezionalita' della stazione appaltante la valutazione delle conseguenze della mancata osservanza del termine medesimo, in relazione anche alla concreta entita' del ritardo e alla misura della sua incidenza sull'andamento della gara, specie allorquando la richiesta dimostrazione sia resa con qualche giorno appena di ritardo rispetto al termine assegnato; e ad avvalorare tale conclusione indurrebbero, per un verso, la considerazione per cui, con l’introduzione nel “sistema” dei contratti pubblici della nuova figura dell’avvalimento (cfr. art. 49 del medesimo D.L.vo 163 del 2006), il termine fissato dalla norma parrebbe incongruo in relazione alla possibilita' riconosciuta al concorrente invitato a fornire la richiesta dimostrazione per relationem, potendo invece, porsi per lui la necessita' di acquisire, in ordine ai requisiti dichiarati, elementi probatori presso altra ditta di cui intenda avvalersi; per altro verso, la considerazione che la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine di 10 giorni dovrebbe ritenersi, per la sua gravita', correlata, nell'astratta comminatoria legislativa, non tanto alla tardiva dimostrazione, quanto alla mancata dimostrazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Gli artt. da 41 a 45 del D.Lgs. 163/06 stabiliscono quali sono i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica che possono essere richiesti per accertare l’idoneità degli offerenti a partecipare alla gara. Detti requisiti, così come descritto nel fatto, nel caso di specie invece di trovare collocazione nella parte iniziale della procedura in cui si selezionano i partecipanti, sono stati inseriti nella parte di valutazione dell’offerta fase che, in realtà, è deputata alla valutazione degli elementi che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto.

Detta circostanza fa ritenere le previsioni del capitolato speciale in contrasto con il dettato normativo il quale, chiaramente, prescrive che requisiti quali il fatturato, il numero medio di lavoratori dipendenti, la certificazione di qualità, lo stato patrimoniale, le esperienze del servizio oggetto della gara, previsti dal Capitolato speciale, sono requisiti di partecipazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di G. in C. – servizio di pulizia presso diversi stabili comunali.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/06/2012 - FAQ AVCP: ELENCHI UFFICIALI DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI

D22. In cosa consistono gli elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici? Sono assimilabili agli elenchi di operatori economici di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ELENCHI UFFICIALI DI PRESTATORI EX ART. 45 E "ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI" EX ART. 125.

D30. Gli Elenchi di operatori cui al comma 11 dell’articolo 125 del Codice dei contratti sono distinti dagli Elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice stesso e qual è la differenza?


QUESITO del 15/10/2010 - COSTITUZIONE ELENCHI UFFICIALI FORNITORI O PRESTATORI DI SERVIZI.

A seguito Comunicato Autorità vigilanza del 15.09.2010 si chiede se costituisce un obbligo per un Comune la costituzione di elenchi di cui all'art.45 del D.Lgs.vo 163/2006. Se si, in quale modalità?


QUESITO del 14/12/2007 - QUALIFICAZIONE

Faccio riferimento alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.96 del 29.03.2007 per chiedere com dovrà comportarsi una stazione appaltante che deve bandire una gara d'appalto lavori rientranti nella categoria OG12. Atteso che i lavori riguardano interventi di messa in sicurezza di un sito di interesse nazionale per l'esecuzione dei quali è necessaria il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale, cosa significa prevedere nel bando che tale iscrizione è requisito di esecuzione e non di partecipazione ? Si può prevedere nel bando che per poter partecipare è necessaria l'iscrizone all'Albo Nazionale Gestori ambientale ?


QUESITO del 22/01/2007 - ELENCHI FORNITORI

L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.