D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l’iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento. (comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: TERMINI DI VERIFICA REQUISITI - ESCUSSIONE CAUZIONE - TAR VENETO (2008)

Per quanto attiene all’incameramento della cauzione, il termine deve ritenersi non perentorio, in quanto non varrebbero in tale frangente le ragioni di speditezza amministrativa connesse alla conclusione della gara poste a base delle tesi della perentorietà, dovendosi - semmai - invocare i principi di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto al fine pubblico che devono guidare l’attività amministrativa. Piu' recentemente la medesima tesi è stata enunciata muovendo da una chiave, per cosi' dire, “adeguatrice” dei principi di fondo sui quali essa si fonda, avendo riguardo in tal senso al nuovo contesto normativo nel quale, in epoca successiva ai fatti di causa, è stata riproposta la disciplina in esame, ossia gli artt. 48 e 45 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. Si sostiene, pertanto, che il termine di cui trattasi – ora segnatamente contemplato dall’art. 48 del D.L.vo 163 del 2006 - avrebbe carattere sollecitatorio e non anche perentorio in quanto sarebbe comunque lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione delle conseguenze della mancata osservanza del termine medesimo, in relazione anche alla concreta entità del ritardo e alla misura della sua incidenza sull'andamento della gara, specie allorquando la richiesta dimostrazione sia resa con qualche giorno appena di ritardo rispetto al termine assegnato; e ad avvalorare tale conclusione indurrebbero, per un verso, la considerazione per cui, con l’introduzione nel “sistema” dei contratti pubblici della nuova figura dell’avvalimento (cfr. art. 49 del medesimo D.L.vo 163 del 2006), il termine fissato dalla norma parrebbe incongruo in relazione alla possibilità riconosciuta al concorrente invitato a fornire la richiesta dimostrazione per relationem, potendo invece, porsi per lui la necessità di acquisire, in ordine ai requisiti dichiarati, elementi probatori presso altra ditta di cui intenda avvalersi; per altro verso, la considerazione che la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine di 10 giorni dovrebbe ritenersi, per la sua gravità, correlata, nell'astratta comminatoria legislativa, non tanto alla tardiva dimostrazione, quanto alla mancata dimostrazione.

PRASSI: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - AVCP (2007)

Gli artt. da 41 a 45 del D.Lgs. 163/06 stabiliscono quali sono i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica che possono essere richiesti per accertare l’idoneità degli offerenti a partecipare alla gara. Detti requisiti, così come descritto nel fatto, nel caso di specie invece di trovare collocazione nella parte iniziale della procedura in cui si selezionano i partecipanti, sono stati inseriti nella parte di valutazione dell’offerta fase che, in realtà, è deputata alla valutazione degli elementi che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto. Detta circostanza fa ritenere le previsioni del capitolato speciale in contrasto con il dettato normativo il quale, chiaramente, prescrive che requisiti quali il fatturato, il numero medio di lavoratori dipendenti, la certificazione di qualità, lo stato patrimoniale, le esperienze del servizio oggetto della gara, previsti dal Capitolato speciale, sono requisiti di partecipazione. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di G. in C. – servizio di pulizia presso diversi stabili comunali.

PARERI

QUESITO del 14/12/07 - Qualificazione - : Faccio riferimento alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.96 del 29.03.2007 per chiedere com dovrà comportarsi una stazione appaltante che deve bandire una gara d'appalto lavori rientranti nella categoria OG12. Atteso che i lavori riguardano interventi di messa in sicurezza di un sito di interesse nazionale per l'esecuzione dei quali è necessaria il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale, cosa significa prevedere nel bando che tale iscrizione è requisito di esecuzione e non di partecipazione ? Si può prevedere nel bando che per poter partecipare è necessaria l'iscrizone all'Albo Nazionale Gestori ambientale ?

RISPOSTA del 04/12/08: Per come disposto dall'Autorità, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non può essere chiesta per partecipare alla gara, ma può essere imposta al soggetto che vince la gara stessa. Ne discende che, in caso il vincitore non sia iscritto e non ottenga l'iscrizione sarà inadempiente con conseguente risoluzione contrattuale. Tale impostazione appare però non del tutto fondata, in quanto è possibile, a norma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici imporre l'iscrizione in elenchi ufficiali pubblici, come l'albo in questione, se supportato come qui da norme di legge che ne impongono l'iscrizione stessa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 22/01/07 - Elenchi fornitori - : L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.

RISPOSTA del 22/06/07: Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi previsti dall’art. 45 del d.lgs. 163/2006, che ripropone con una disciplina più articolata gli elenchi di cui agli artt. 17 del d.lgs. 157/1995 (per i servizi) e 18 del d.lgs. 358/1992 (per le forniture), attengono, anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione in argomento nel Capo II del Titolo I, Parte prima, del Codice dei contratti, alla qualificazione dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento. Nello specifico, l’istituzione di detti elenchi deriva dall’articolazione, operata tanto dalla direttiva 2004/18/CE che dal Codice dei contratti, tra: • qualificazione verificata dalla stazione appaltante gara per gara e • qualificazione effettuata con carattere di periodicità da organismi pubblici o privati di attestazione. Mentre peraltro la direttiva concepisce in linea generale questi sistemi come tra loro alternativi, il Codice dei contratti, nel recepire la predetta normativa, in punto di qualificazione nei servizi e nelle forniture ricostruisce detti sistemi come tra loro “concorrenti”, come si evince dalla disposizione dell’art. 45, comma 4, laddove dispone che “l’iscrizione in elenchi ufficiali non può essere imposta per partecipare ad un pubblico appalto”. Per quanto attiene più propriamente ai lavori pubblici, se da un lato con l’abrogazione della L. 109/1994 è caduto formalmente anche il divieto di cui all’art. 8, c. 8, dall’altro lato la possibilità di utilizzare gli elenchi in argomento per le imprese esecutrici di lavori in economia o per la procedura negoziata, deve essere valutata alla luce del divieto, posto dall’art. 40, c. 5, del d.lgs. 163/2006, di utilizzare nell’affidamento di lavori gli elenchi predisposti dai soggetti aggiudicatori, con eccezione degli elenchi previsti per la procedura ristretta semplificata (art. 123) e per gli affidamenti in economia (art. 125, c. 11). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/07/07 - Albi - Affidamenti in economia: Oggetto: Albo fornitori L'Università di ______ ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.

RISPOSTA del : Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi previsti dall’art. 45 del d.lgs. 163/2006, che ripropone con una disciplina più articolata gli elenchi di cui agli artt. 17 del d.lgs. 157/1995 (per i servizi) e 18 del d.lgs. 358/1992 (per le forniture), attengono, anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione in argomento nel Capo II del Titolo I, Parte prima, del Codice dei contratti, alla qualificazione dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento. Nello specifico, l’istituzione di detti elenchi deriva dall’articolazione, operata tanto dalla direttiva 2004/18/CE che dal Codice dei contratti, tra: • qualificazione verificata dalla stazione appaltante gara per gara e • qualificazione effettuata con carattere di periodicità da organismi pubblici o privati di attestazione. Mentre peraltro la direttiva concepisce in linea generale questi sistemi come tra loro alternativi, il Codice dei contratti, nel recepire la predetta normativa, in punto di qualificazione nei servizi e nelle forniture ricostruisce detti sistemi come tra loro “concorrenti”, come si evince dalla disposizione dell’art. 45, comma 4, laddove dispone che “l’iscrizione in elenchi ufficiali non può essere imposta per partecipare ad un pubblico appalto”. Per quanto attiene più propriamente ai lavori pubblici, se da un lato con l’abrogazione della L. 109/1994 è caduto formalmente anche il divieto di cui all’art. 8, c. 8, dall’altro lato la possibilità di utilizzare gli elenchi in argomento per le imprese esecutrici di lavori in economia o per la procedura negoziata, deve essere valutata alla luce del divieto, posto dall’art. 40, c. 5, del d.lgs. 163/2006, di utilizzare nell’affidamento di lavori gli elenchi predisposti dai soggetti aggiudicatori, con eccezione degli elenchi previsti per la licitazione privata semplificata (art. 123) e per gli affidamenti in economia (art. 125, c. 11). (fonte: Veneto Appalti)

 

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