D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 256. Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; (capoverso modificato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge 8 agosto 1977, n. 584;

- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;

- l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; (capoverso aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

- l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; é fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;

- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

- il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;

- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

- l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

- la legge 18 novembre 1998, n. 415;

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; (capoverso modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

- l'articolo 32 del d. m. 19 aprile 2000, n. 145; (capoverso aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

- la legge 7 novembre 2000, n. 327;

- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

- l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

- gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

- l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»;

- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;

- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;

- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (capoverso aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

- l'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. (capoverso aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344 e 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; (ai sensi del testo originario del Decreto-Legge n. 248 del 31/12/2007 in vigore dal 31/12/2007, poi confermato dalla legge di conversione L 31/2008: “Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”; successivamente il comma 5 dell’art.4 del DL 97 del 03/06/2008, in vigore dal 03/06/2008, poi confermato dalla Legge di conversione L 129/2008, ha cosi modificato il termine: “All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».”; successivamente il presente capoverso è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: ASSENZA VINCOLO RECIPROCITA CON AUSTRALIA - TAR LAZIO RM (2008)

L’esigenza del rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla lex specialis quale efficace presidio a garanzia della par condicio può bene essere oggetto di temperamenti, dovendosi scongiurare un’applicazione meccanica del formalismo procedurale che sorregge il sistema delle gare che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell’attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela alle quali sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica e dell’esigenza di favorire la massima partecipazione al fine di fruire dei benefici derivanti dalla competizione concorrenziale. Ne consegue che la regolarizzazione, pur essendo un istituto di carattere generale, volto ad evitare che l’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla gara venga compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione, incontra tuttavia taluni limiti applicativi rappresentati, innanzitutto, dal rispetto della par condicio tra i concorrenti, che comporta il divieto di ricorrere alla regolarizzazione per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. La regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, a meno che gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso dell’Amministrazione costituiscano ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato, ipotesi che nella fattispecie, per quanto sopra illustrato, non ricorre. Inoltre, la regolarizzazione è destinata ad operare solo quando si tratti di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dall’ambiguità delle clausole del bando o nella normativa applicabile alla concreta fattispecie, laddove, nel caso in esame, non si verte in una ipotesi di mancata ottemperanza ad una clausola ambigua o di dubbio significato, non potendo, conseguentemente, farsi ricorso alla applicazione di un istituto che, sulla base dei parametri giurisprudenziali condivisi, non è utilizzabile per sopperire alla omessa produzione di un documento richiesto a pena di esclusione dalla gara se non in violazione della par condicio tra i partecipanti, rivelandosi conseguentemente preclusa la percorribilità della invocata regolarizzazione documentale. Inoltre non è consentito alla Commissione di gara, se non in violazione dei principi di concorrenza e par condicio che presidiano la materia degli appalti pubblici, utilizzare il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di sopperire ad una carenza che non sia meramente formale della documentazione di gara o che non riguardi dichiarazioni o documenti che non siano richiesti a pena di esclusione, risolvendosi, in caso contrario, l’esercizio del potere amministrativo in una palese violazione della par condicio rispetto a quelle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara. Deve ritenersi illegittima la partecipazione di impresa con sede in Australia alla gara d'appalto per la fornitura di combustibile navale di cui è causa, in quanto disposta in violazione del dettato di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che non consente ad impresa extracomunitaria appartenente a Paese non ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 1, di partecipare agli appalti pubblici comunitari, dovendosi per l'effetto, in accoglimento della corrispondente censura ricorsuale, disporsi l'annullamento degli atti che tale partecipazione hanno consentito.

GIURISPRUDENZA: SOGGETTI DA INVITARE - PREQUALIFICAZIONE - CONSIGLIO DI STATO (2008)

Il citato art. 22 del d.lgs. n. 157 del 1995 (ora abrogato dall’art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) prevedeva al secondo comma che nella licitazione privata e nell’appalto concorso l’amministrazione aggiudicatrice potesse indicare nel bando “i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare” in relazione alla natura del servizio da rendere, ma “fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque …”. Nel caso in esame, relativo ad un appalto di servizi e, precisamente, di gestione di un impianto di frantumazione di inerti di proprietà del Comune di B., l’Ente non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di predeterminare i numeri minimo e massimo di soggetti da invitare; in altri termini, pur non ponendo in essere una procedura “aperta” (intendendosi per tale quella in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta), come ritenuto dal primo giudice, ha indetto una procedura “ristretta” (ossia quella in cui ogni operatore può chiedere di partecipare, ma possono presentare offerta solo coloro che siano invitati dall’amministrazione), lasciando liberi i soggetti interessati di avanzare domanda di prequalificazione. Difatti l’Ente, come si è visto, ha utilizzato un modulo procedimentale diverso da quello considerato dalla citata disposizione, non avendo proceduto esso stesso alla scelta dei soggetti da invitare (nel numero complessivo non inferiore a cinque). E non v’è dubbio che la norma, all’evidente fine di non consentire l’individuazione del privato contraente in un ambito troppo ristretto determinato dalla stessa amministrazione (perciò tale da non assicurare, per un verso, la scelta della miglior offerta possibile mediante un effettivo confronto concorrenziale e, per altro verso, la trasparenza dell’azione amministrativa), si riferiva alla fase di invito ed allo specifico caso in cui sia l’amministrazione aggiudicatrice a procedervi direttamente, tale essendo il dato che si ricava dal testo della medesima; ciò anche in relazione al disposto del comma precedente (che disciplinava le modalità, appunto, di scelta dei soggetti da invitare direttamente), sicché è chiaro che la regola del numero minimo riguarda quel caso e quella fase, non il momento successivo alla prequalificazione nel diverso caso di un bando indiscriminatamente aperto a tutti gli operatori di settore interessati.

GIURISPRUDENZA: SERVIZIO BUONI MENSA - TAR LAZIO RM (2007)

In sintesi, sono illegittime e vanno pertanto annullate le seguenti disposizioni del gravato d.P.C.M.: 3, comma 1, nella parte in cui prevede l’ammontare del capitale sociale; 3, comma 3; 7, comma 4; 8, comma 2; 9; 10, comma 2.

PARERI

QUESITO del 15/02/07 - RUP - : Il comma 5 dell'art.10 delD.L. 12 aprile n. 163 afferma definisce i compiti del responsabile del procedimento. In quale art. e comma viene definita l'analoga funzione nella Legge 109-94?

RISPOSTA del 26/06/07: I compiti del rup sono indicati, mediante un’elencazione non tassativa, al comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. La l. 109/94 si occupava di definire i requisiti ed alcune funzioni del rup all’art. 7, senza tuttavia operare un’elencazione di compiti analoga a quella operata dal citato comma 3. Tale norma, come del resto tutta la l. 109/94, è stata abrogata ad opera dell’art. 256 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Un elenco, anche in questo caso non tassativo, delle funzioni del rup è invece presente all’art. 8, comma 1 del dpr 554/99 ss.mm.ii. Questa norma è ancora vigente, anche se unicamente con riferimento ai lavori pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 03/08/06 - Trattativa privata - : dovendo appaltare lavori urgenti relativi a Interventi urgenti di manutenzione scuola materna per complessivi euro 210.000 di cui circa euro 145.000 a base d'asta, si voleca procedere con la procedura negoziata di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 163/2006. Essendo stata rinviata la sua operatività al 1° luglio 2007. si vuole conoscere, data l'urgenza di appaltare i lavori al fine di poter avere i lavori finiti prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006/2007 ed al fine di evitare ulteriori danni alle strutture, se trova applicazione l'art. 24 della Legge 109/94 e se non possibile quale ulteriore strada può essere percorsa in considerazione dell'urgenza?

RISPOSTA del 02/04/07: L’art. 1 octies della legge 12 luglio 2006, n. 228 (di conversione del dl 12 maggio 2006, n. 173) ha disposto una proroga all’entrata in vigore di alcune norme del d.lgs. 163/06, tra le quali rientrano gli artt. 56 e 57 che regolamentano la procedura negoziata. Tali disposizioni diverranno applicabili a partire dal 1° febbraio 2007 (non dal 1° luglio 2007). Ciò premesso, il comma 2 del medesimo art. 1 octies, dispone che le norme di cui all’art. 256, comma 1 del d.lgs. 163/06, nonostante siano abrogate, continuano a trovare applicazione se riferite alle fattispecie relative alle norme per le quali è stata disposta la proroga all’applicabilità di cui si è detto. Pertanto, per ciò che riguarda la trattativa privata, nonostante l’intervenuta abrogazione ad opera dell’art. 256 del d.lgs. 163 cit., l’applicabilità dell’art. 24 della l. 109/94 e dell’art. 78 del dpr 554/99 pare permanere sino al 31 gennaio 2007 (ora fino al 31/07/2007). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/10/06 - Trattativa privata - Normativa applicabile: In questo periodo transitorio (fino al 31.01.2007) è possibile indire una trattativa privata o essendo sospesi gli articoli 56 e 57 del Codice degli Appalti e abrogata la legge 109/94 bisognerà ricorrere per forza alle procedure aperte o ristrette? Si sottolinea che il comma 2 dell'art.1 octies della L.228/2006 consente di applicare le norme abrogate dall'art.256 del Codice degli Appalti esclusivamente in riferimento agli artt. elencati al comma 1 lett.c) del già citato art.1 octies della L.228/2006.

RISPOSTA del 29/03/07: L’art. 1 octies della legge 12 luglio 2006, n. 228 (di conversione del dl 12 maggio 2006, n. 173) ha disposto un differimento (sino al 1° febbraio 2007) dell’applicabilità di alcune norme del d.lgs. 163/06, tra le quali rientrano, come correttamente osservato, gli articoli 56 e 57 relativi alla procedura negoziata. Il suddetto differimento è effettuato mediante l’inserimento di due nuovi commi all’articolo 253 del d.lgs. 163/06, operato dalla lettera c), comma 1, del citato art. 1 octies. Pertanto, il riferimento al “comma 1, lettera c) del presente articolo” contenuto nel comma 2 citato nel quesito, deve intendersi come comprendente tutte le norme elencate da entrambi i nuovi commi introdotti nell’art. 253 del codice dei contratti, ossia: il comma 1 bis, che elenca una serie di norme indicate con le lettere da a) a d), ed il comma 1 ter (che, tra l’altro, differisce l’applicabilità delle norme in tema di procedura negoziata). In base a quanto affermato, si ritiene di concludere che il comma 2 dell’art. 1 octies parrebbe prolungare l’applicabilità dell’art. 24 della l. 109/94 e ss.mm.ii. e dell’art. 78 del dpr 554/99 e ss.mm.ii., con conseguente possibilità di esperire procedure disciplinate dalla normativa relativa alla trattativa privata, anche durante il periodo transitorio fino al 31 gennaio 2007. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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