D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 255. Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: NORMA ABROGANTE E RICHIAMO AL CONTENUTO DELLA NORMA ABROGATA - TAR UMBRIA PG (2008)

L'art. 255 del Codice degli Appalti rende le disposizioni stesse resistenti alle abrogazioni non esplicite. Orbene, il Tribunale ritiene che per considerare esplicita una norma abrogante non sia indispensabile che essa individui la norma abrogata menzionandone la data e gli estremi numerici, ma che sia sufficiente la chiara indicazione del contenuto della norma abrogata. Ciò è quanto avviene ad opera dell'art. 2 D, Lgs, n. 223 / 2006 allorché esso prevede che " sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime...." Ebbene, l'individuazione del contenuto sostanziale del ridetto art. 4,12° bis D.L. n. 65/1989 appare sufficientemente chiaro per cui lo stesso deve ritenersi abrogato esplicitamente, ancorché non individuato dalla norma abrogante con la citazione dei suoi estremi formali.

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