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Art. 210. Servizi di trasporto 1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995 PARERI QUESITO del 26/10/08 - Settore ferroviario - : Con riferimento all’art. 210 del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) gradirei delucidazioni in merito a cosa debba intendersi per “reti” nel settore ferroviario; in particolare se le reti si identificano con qualcosa di “materiale” (l’infrastruttura) come l’insieme costituito da binari, rete elettrica e quant’altro o qualcosa di “immateriale” come le tratte servite con frequenze prestabilite dai convogli ferroviari o, addirittura, altro? Un ulteriore chiarimento riguarda, sempre con riferimento al predetto articolo, l’espressione “….. le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti …..” .In proposito ho bisogno di capire cosa debba intendersi per “messa a disposizione o gestioni di reti”. Un ultimo chiarimento riguarda R.F.I. spa (Rete Ferroviaria Italiana spa, gestore dell’infrastruttura), società del gruppo F.S. spa, a cui è affidata l’attività di progettazione,costruzione, messa in esercizio etc. dell’infrastruttura ferroviaria. Quest’ultima per lavori relativi a : 1. realizzazione di stazioni/fermate ferroviarie; 2. ristrutturazioni di stazioni/fermate ferroviarie; 3. raddoppio dei binari tra due stazioni/fermate; quale normativa del Codice applica, quella relativa ai settori ordinari (Parte II) o quella dei settori speciali (Parte III) e perché ?. RISPOSTA del 24/06/09: 1. Per "rete" si deve intendere l'infrastruttura servente il servizio ferroviario, comprensiva di ogni bene che la compone. 2. Per "messa a disposizione" si intende la realizzione della rete non a fini singoli o privati, ma a fini di erogazione del pubblico servizio di trasporto. 3. RFI applica la normativa relativa ai settori speciali. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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