D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 25: In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

PARERI

QUESITO del 15/07/07 - Concessione - Project financing: Il nostro ente ha dato in concessione il servizio di gestione e realizzazione di una centrale di teleriscaldamento (tramite project financing. Ora la società di progetto costituita dal concesisonario deve procedere ad affidamento di lavori TUTTI SOTTO SOGLIA a ditte esterne. Vorremmo sapere quali procedure / normative deve seguire il concessionario x l'affidamento dei lavori.

RISPOSTA del 03/07/08: E’ necessario distinguere tra il caso in cui il concessionario sia una amministrazione aggiudicatrice ed il caso in cui il concessionario non sia una amministrazione aggiudicatrice. Nell’ipotesi prospettata, pare potersi affermare che il concessionario non sia una amministrazione aggiudicatrice. A norma dell’art. 146 del Codice, l’amministrazione, può imporre una quota di sub affidamento, o almeno chiedere quale sia la parte di lavori che il concessionario appalterà a terzi. Quindi, nei limiti indicati in sede di offerta, se il concessionario non è una amministrazione aggiudicatrice e si è sotto soglia, non sono necessarie procedure selettive, ma meri contratti di appalto, salvo in ogni caso la normativa sui controlli prefettizi antimafia. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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