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Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari 1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi: a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. 2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994 PARERI QUESITO del 14/01/08 - Contributo AVCP - Lavori complementari: devo affidare al concessionario dei lavori complementari ai sensi dell'art. 147 del codice dei contratti n. 163/06. Considerato che trattasi di affidamento diretto all' operatore economico che esegue l'opera si deve versare il contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e compilare le schede ? RISPOSTA del 30/10/08: Presupposto per la contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come previsto dall’art. 3 della deliberazione del 10 gennaio 2007, è la presenza di una “procedura di selezione del contraente”. L’’Autorità in proposito, nelle risposte ai quesiti presenti nel proprio sito, ha affermato che “il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro”. La contribuzione è quindi dovuta anche nella fattispecie esposta nel quesito, trattandosi in ogni caso di un affidamento, anche se in via diretta. Le stesse considerazioni vanno estese alle comunicazioni informative, dovute ai sensi dell’art. 7 c.8 del D. Lgs. 163/2006 e smi, in base al quale, ogni qualvolta si affidi un contratto di importo superiore a 150.000,00 Euro, qualsiasi sia la procedura di scelta del contraente, sussiste l’obbligo di compilazione e trasmissione delle schede all’Osservatorio Lavori Pubblici. Peraltro, trattandosi di lavori complementari ad un affidamento di concessione, la compilazione delle schede deve essere rapporta alla fattispecie. Si consiglia comunque, vista la peculiarità dell’affidamento, di formulare un quesito all’Autorità di Vigilanza. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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