Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 e successivamente così modificato dall’art. 52, comma 1, lettera c) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall’approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
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Giurisprudenza e Prassi

PROGRAMMA TRIENNALE - ENTI PARCO NAZIONALI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO, DELL'ASINARA E DELLE DOLOMITI BELLUNESI

CIPE DELIBERA 2015

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Programma triennale 2015-2017 degli enti Parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 88/2015). (15A08090)

PROGRAMMA TRIENNALE - UNIVERSITA' DI GENOVA E BERGAMO

CIPE DELIBERA 2015

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 delle Universita' degli studi di Genova e di Bergamo. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 89/2015). (15A08091)

PROGRAMMA TRIENNALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIPE DELIBERA 2015

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 87/2015). (15A08089)

ILLEGITTIMA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - EFFETTI

ANAC DELIBERA 2015

Una procedura di gara per l’appalto di lavori pubblici avviene sulla base di un progetto esecutivo; un progetto esecutivo è tale se è stato debitamente approvato dall’organo competente della Stazione appaltante; la sua approvazione comporta che sia stato individuato il finanziamento dell’intero progetto ed il conseguente impegno di spesa in bilancio.

In violazione della normativa di riferimento, non puo' considerarsi valida la procedura di approvazione di un progetto, che interviene a “sanatoria”. Inoltre, in maniera esplicita, emerge che il progetto di fase 1, prevede opere propedeutiche a quelle che saranno realizzate nella fase 2, cosi' da violare la norma che prevede fruibilita' e funzionalita' di ogni stralcio dell’opera complessiva.

In ordine alla questione Illegittima compressione della concorrenza nella gestione della gara d’appalto dei lavori relativi al 1° stralcio, viene in rilievo che diretta conseguenza del fatto di aver posto a base di gara un progetto per lavori pari a € 915.000, anziche' pari a 200.000 (importo effettivamente finanziato) ha comportato che gli inviti agli operatori economici, siano stati rivolti a quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 123 del Codice, in possesso di attestazione SOA, per la cat. OG3, classifica III o superiore, mentre un progetto dell’importo effettivamente finanziato, avrebbe consentito di rivolgersi ad una platea di operatori piu' vasta.

Oggetto: Fascicolo 2605/2013/VICO L5 - Deliberazione di G.M. comune di Prato n. 267/2013, avente ad oggetto la ripartizione per fasi del «Raddoppio di viale Leonardo da Vinci tra via Marx e via Nenni», con la quale è stato approvato: 1) il progetto esecutivo inerente il primo stralcio della «Realizzazione del sovrappasso del viale Leonardo da Vinci, tra via Marx e via Nenni»; 2) il progetto definitivo relativo alla «realizzazione del ponte tra via Roma e via del Purgatorio».

MINISTERO INFRASTRUTTURE - PROGRAMMI TRIENNALI DEI LAVORI - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON I DOCUMENTI PROGRAMMATORI

CIPE DELIBERA 2013

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 42/2013). (13A07255)

ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - PROGRAMMI TRIENNALI DEI LAVORI - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON I DOCUMENTI PROGRAMMATORI

CIPE DELIBERA 2013

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2013-2015 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 43/2013). (13A07256)

PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012 MINISTERO BENI CULTURALI

CIPE DELIBERAZIONE 2011

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 39/2011). (11A11764)

PROGRAMMA TRIENNALE 2011-2013 MINISTERO INFRASTRUTTURE

CIPE DELIBERAZIONE 2011

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2011-2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 40/2011). (11A11767)

PROGRAMMA TRIENNALE 2011-2013 INFN

CIPE DELIBERAZIONE 2011

Articolo 128 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2011-2013 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 41/2011). (11A11765)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2008-2010

CIPE DELIBERAZIONE 2009

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2008-2010 del Ministero per i beni e le attivita' culturali: Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 13/2009).

STUDIO DI FATTIBILITA' E COMPATIBILITA' CARICHE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2008

In tema di affidamento di servizi di progettazione, l’aver partecipato alla redazione dello studio di fattibilita' non comporta causa di incompatibilita' per violazione del principio della par condicio.

Per poter invocare l’art. 8, co. 6, d.p.r. n. 554/1999 il collaboratore esterno a cui è affidato un incarico di consulenza avente ad oggetto attivita' funzionali all’accertamento della fattibilita' dell’opera si deve porre in funzione ausiliaria al R.U.P., ossia di collaboratore di questo nell’esercizio dei suoi compiti.

Le prestazioni svolte dai professionisti in relazione allo studio di fattibilita' sono, quindi, da ricondurre all’attivita' tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, ma da questa distinta che, per la sua complessita', richiede una specifica professionalita' e, ai sensi dell’art. 90, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, puo' essere affidata a terzi. In tal caso non sussiste alcuna previsione di incompatibilita' rispetto alla progettazione, atteso che l’incompatibilita' invocata riguarda soltanto gli affidatari dei servizi di supporto che non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. D’altro lato, si osserva che l’affidatario del servizio di supporto deve risultare tale all’esito di uno specifico procedimento anche concorsuale, che trova il suo atto di avvio nella proposta del R.U.P. (art. 8, co. 5, d.p.r. n. 554/1999): il che non si verifica nella concreta fattispecie.

Inoltre, per pacifico principio generale, le cause di incompatibilita' sono di stretta interpretazione in quanto limitative della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita, a nulla vale il tentativo di un’estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate (cfr. precedente di questa Sezione 28 febbraio 2007, n. 882 e Cons. St., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561): sulla base di tale principio infatti, è stata affermata la piena legittimita' della partecipazione dell’affidatario della progettazione preliminare alla gara per l’affidamento della progettazione definitiva e esecutiva in assenza di alcuna disposizione che disponga in senso contrario. Infatti, il principio della par condicio non puo' essere irrigidito fino al punto di stigmatizzare asimmetrie competitive fondate su meriti acquisiti per effetto della partecipazione a procedure rette dalle disposizioni comunitarie e nazionali ispirate alla logica concorrenziale: il vantaggio concorrenziale sotteso al previo espletamento dell’incarico finalizzato alla redazione del progetto preliminare costituisce, al pari della condizione in cui versa l’aggiudicatario in caso di procedura di rinnovo di un pregresso affidamento, ovvero della situazione in cui versa l’appaltatore di lavori in ambiti territoriali limitrofi, una differenziazione fattuale la cui positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco concorrenziale piuttosto che fungere da fattore anticompetitivo.

Manca, nella fattispecie, il presupposto per l’applicazione del divieto, in quanto la precedente attivita' svolta dai professionisti non è qualificabile come progettazione.

Lo studio di fattibilita', quale previsto dall’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, è un elemento della documentazione programmatoria dei lavori pubblici, contenente dati tecnici, gestionali, economico-finanziari dell’opera, che non solo si colloca temporalmente in un momento antecedente allo stesso avvio della progettazione, ma si rapporta a questa come presupposto e non come parte integrante.

PROJECT FINANCING - PUBBLICITA'

AVCP PARERE 2007

In materia di project financing, ai sensi dell’articolo 153, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006, nella versione previgente alle modifiche di cui al d. Lgs. n. 113/2007, le amministrazioni aggiudicatrici entro venti giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi triennali, rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante affissione presso la propria sede, per almeno sessanta giorni, di un avviso indicativo, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle proposte presentate.

Appare, dunque, evidente che nel senso sopra illustrato assume un ruolo preminente l’avviso di cui all’art. 153, quale momento nel quale vengono posti in gara i lavori finanziabili con capitali privati, già previsti nel programma triennale, e vengono altresì resi noti i parametri ai quali l’Amministrazione si è vincolata e che dovrà quindi rispettare nella valutazione delle proposte pervenute.

Sulla base di quanto sopra riportato, la mancata pubblicazione dell’avviso indicativo comporta una lesione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici e del principio di trasparenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.r.l. – affidamento in concessione dell’ampliamento, completamento, ammodernamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio del Comune di T. A. S.A. Comune di T. A.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

MIN INFRASTRUTTURE COMUNICATO 2006

Notizie riguardanti la pubblicazione della Programmazione Triennale sul sito web del Ministero delle Infrastrutture

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/04/2018 - DECRETO L. 50/2016 - TIPO DI PROGETTAZIONE APPROVATA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO ANNUALE OK (COD. QUESITO 282) (21.3 - 23.3)

Per sapere come comportarsi, in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del D.l. 50/2016, al fine dell'inserimento nell'elenco annuale in base al tipo di progettazione approvata. In pratica, per ora, devo continuare a tener conto di quanto indicato dall'ex art.128 c. 6 e 7 del D.lgs.163/2006 con i suoi livelli di progettazione e quando uscirà il predetto decreto applicare l'art. 21 c. 3 del D.l 50/2016? Cordiali saluti.


QUESITO del 27/12/2013 - IN ECONOMIA - PROGRAMMA TRIENNALE

I LAVORI IN ECONOMIA (ELENCO DA ALLEGARE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE) DEVONO ESSERE INSERITI ANCH'ESSI SOLO SE SUPERIORI AI 100.000 EURO?


QUESITO del 05/12/2012 - PROGRAMMAZIONE

questa Amministrazione Comunale intende eseguire, nell'anno 2013, una nuova opera pubblica di importo complessivo pari ad € 150.000. (arrotondato per semplificare l'esposizione) Il finanziamento deriva però dai residui accorpati dei finanziamenti di tre distinte opere pubbliche regolarmente ultimate ed a suo tempo inserite negli elenchi annuali di competenza (2005,2007 e 2009) in quanto di singolo importo superiore ad € 100.000, ed iscritte a bilancio nelle corrispondenti annualità 2005, 2007 e 2009 La nuova opera andrà inserita nell'annuale 2013 sebbene finanziata interamente con residui? In caso affermativo, come dare evidenza della situazione per giustificare la discrepanza tra ENTRATE A BILANCIO 2013 PER INVESTIMENTI in opere pubbliche (che ovviamente non comprendono i residui) ed USCITE PER INVESTIMENTI 2013 maggiori di € 150.000? In caso negativo, come e dove va inserita una nuova opera pubblica nel complesso superiore ad € 100.000 ma derivante da risparmi su tre diverse PROGRAMMAZIONI ANNUALI singolarmente inferiori ad € 100.000?


QUESITO del 23/10/2012 - PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

lla fase di aggiornamento della Programmazione Triennale ed Elenco Annuale 2013/2015, per quanto concerne gli interventi già inseriti nell'elenco annuale 2012 e già iscritti nel Bilancio di competenza 2012, ma per i quali a tutt'oggi non sono state esperite le procedure di gara o affidamento, è necessario procedere al reinserimento degli stessi nell'elenco annuale 2013? Avendo letto vostre risposte ad altri quesiti, mi pare che l'orientamento normativo preveda l'inserimento degli interventi nell'elenco annuale di riferimento fino alla pubblicazione del bando di gara. Grazie. Ing.Renato GUERRA


QUESITO del 17/10/2012 - PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE NECESSARIA LA OG1 E LA OG11

Dovendo questo Ente procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed elenco annuale 2013, emerge una riflessione circa l’opportunità di inserire i lavori che si intendono avviare/realizzare nell’anno di riferimento in relazione alla effettiva possibilità di eseguire gli stessi alla luce dei ristretti vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità. In sostanza si chiede se, nella scelta degli interventi da inserire nel programma, è appropriato contemplare i lavori dei quali vi è certamente la copertura finanziaria nel bilancio dell’Ente, MA per i quali sussiste, alla luce delle attuali regole contabili, la fondata eventualità di non poter essere realizzati a causa appunto dei riflessi che il rispetto del patto di stabilità produce sulle politiche di bilancio dell’Ente e sulle risorse effettivamente disponibili; OPPURE se è più opportuno - in rispondenza al mero significato di “programmazione” nonché di coerenza tra la stessa programmazione ed il corrente stato del bilancio - inserire unicamente i lavori per i quali, allo stato attuale, è assicurata l’oggettiva possibilità di avvio/realizzazione nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità.


QUESITO del 06/06/2012 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.

L'Ente ha affidato tramite contratto di servizio all'Azienda Speciale "CavriagoServizi" (art. 114 del tuel) tutte le attività amministrative e tecniche per la realizzazione di opere pubbliche e interventi sul patrimonio comunale. Ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 la programmazione delle opere pubbliche avviene ad opera dell'Azienda citata. Attualmente nel bilancio del Comune non sono più previste somme per la realizzazione di opere pubbliche e interventi. Si chiede la conferma che la programmazione delle opere pubbliche da parte del Comune (nel cui bilancio non esistono più spese per la realizzazione di interventi e opere pubbliche) non sia più dovuto. Si chiede altresì se la programmazione non dovuta si debba esplicitare tramite la compilazione delle schede previste dal DM 9/6/2005 a zero quindi vuote oppure sia sufficiente una deliberazione in cui si prenda atto del fatto che la programmazione non sia dovuta.


QUESITO del 22/02/2012 - PROGRAMMAZIONE LAVORI E SPONSORIZZAZIONI

Relativamente al Programma triennale delle opere pubbliche approvato (2012-2014), si chiede se sia possibile dare avvio alle attività di progettazione definitiva e/o esecutiva (anche avvalendosi di professionalità esterne) anche per quelle opere previste all'interno della seconda e/o terza annualità, al fine di consentirne l'inserimento nell'Elenco annuale 2013 in sede del prossimo aggiornamento, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte all'art. 128 del Codice, dall'art. 52, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012.


QUESITO del 11/04/2011 - ALIENAZIONE BENE IMMOBILE - SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il Comune di A. è proprietario di una unità immobiliare del valore stimato di circa Euro 200.000,00 che intende alienare destinando i proventi per la realizzazione di un’opera pubblica che verrà inserita nel programma di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006. Per la suddetta operazione questa Amministrazione avrebbe individuato la forma dell’appalto congiunto di cui all’art. 53 – comma 6 – del D.lgs. 163/2006 per la quale si chiede una Vostra conferma in considerazione del fatto che all’acquisto potrebbero essere interessati anche soggetti privati. In merito a quanto esposto si chiede quanto segue: 1. Un privato cittadino (singola persona fisica) può partecipare alla gara? 2. Un soggetto che svolge un’attività commerciale, non attinente al settore dell’edilizia, può partecipare alla gara? 3. Nei casi indicati ai punti 1.) e 2.) la procedura dell’avvalimento potrebbe trovare applicazione? 4. In quale altro modo potrebbe essere gestita l’operazione al fine di consentire la partecipazione di una singola persona fisica o soggetto svolgente un’attività commerciale? Considerato inoltre che il bene da alienare non è stato inserito nel piano delle alienazioni allegato al bilancio per l’esercizio 2011 si chiede se la modifica allo stesso piano sia obbligatoria al fine della messa in vendita dell’immobile.


QUESITO del 24/03/2011 - MODIFICABILITÀ SOGGETTI IN UN’ATI - AVVALLIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La giunta comunale ha adottato con propria deliberazione lo SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2011/2013 ED ELENCO ANNUALE 2011 DEI LAVORI DI COMPETENZA, AI SENSI DELL’ART. 128 DEL D.LGS. 163/2006, a novembre 2010. Il bilancio non è stato ancora approvato, allo stato attuale occorre apportare delle modifiche al Piano di cui sopra, in questa fase comebisogna procedere? La Giunta modifica lo schema di Piano prima dell'approvazione in consiglio o il consiglio stesso prima approva lo schema, così come adottato dalla giunta e successivamente approva le variazioni?


QUESITO del 16/03/2011 - INSERIMENTO ONERI DI SICUREZZA NELL'IMPORTO APPALTO - PRINCIPIO ASSORBENZA

Per un'opera inserita nell'elenco annuale dei lavori di competenza, affidare l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, misura e contabilità ecc., equivale a dare avvio all'opera? Inoltre, se per un'opera, inserita nell'elenco annuale 2010, ho previsto l'avvio nel primo trimestre 2011, devo traslare l'opera stessa nell'elenco annuale 2011?


QUESITO del 25/10/2010 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI APPLICABILE ANCHE AI SERVIZI ESCLUSI

Il dubbio riguarda l'inserimento nel programma triennale di un'opera finanziata nel seguente modo: una quota tramite contributo di terzi; la seconda quota tramite un terreno che verrà ceduto in permuta al soggetto che realizzerà l'intervento (chi vincerà la gara di appalto concorso). La prima quota "liquida" entra nelle casse del comune come contributo, mentre il terreno non viene trasferito al comune ma viene indicato nel bando per l'appalto concorso, appunto come oggetto di permuta. Il comune funge da stazione appaltante e nel bando verrà indicato il costo complessivo dell'intervento da quadro economico . Il quesito è il seguente: Nel programma triennale adottato è stato inserito il solo importo relativo alla somma "liquida" di denaro che entrerà nelle casse del comune come contributo. E' corretto?


QUESITO del 28/05/2010 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Nell’ambito dell’analisi della proposta di Bilancio per l’esercizio 2010, il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilevato delle problematiche in merito alla corretta compilazione delle schede costituenti il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, approvate con D.M. 9 giugno 2005. Il Collegio sostiene che, nelle colonne dove è riportato l’importo di ciascun intervento, vada indicata unicamente la quota parte che viene finanziata nell’anno di riferimento, tralasciando la rimanente parte finanziata negli anni precedenti. Per esempio, per l’opera n.1/2010, il cui costo complessivo è stimato in € 1.975.000,00 di cui € 642.086,20 finanziati nell’anno 2009 e precedenti ed € 1.332.913,80 da finanziare nel 2010, il Collegio sostiene che nel piano triennale, nella colonna che individua il costo dell’intervento, vada indicata unicamente la somma di € 1.332.913,80. Lo scrivente Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri non condivide l’interpretazione del Collegio dei Revisori in quanto, riportando nel programma solo un importo parziale, verrebbero fornite delle informazioni non corrette. Si evidenzia, altresì, che nella scheda 3 “elenco annuale”, è riportata la colonna “importo dell’intervento”, senza alcun riferimento all’esercizio finanziario, intendendo, lo scrivente Ufficio, che debba essere riportato il costo totale dell’intervento. Si chiede pertanto a codesto spettabile Ministero se, nelle schede che costituiscono il piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvato con D.M. 9 giugno 2005, nelle colonne che individuano il costo di ciascun intervento, vada indicato il costo complessivo dell’opera o unicamente la quota parte da finanziare nel rispettivo esercizio finanziario.


QUESITO del 05/02/2010 - LEASING IN COSTRUENDO - OPERAZIONE DI RISCATTO DELL'IMMOBILE

L’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di attuare un’opera di interesse comunale utilizzando risorse private attraverso lo strumento della locazione finanziaria (laesing in costruendo). L’opera, che consiste in campo fotovoltaico in conto energia dell’importo indicativo di € 3.500.000,00, verrebbe realizzata su aree di prossima cessione all’Amministrazione Comunale, che non presentano ad oggi adeguata destinazione urbanistica. Ad oggi l’Ente non possiede uno studio di fattibilità ma solo un piano economico finanziario di massima che non tiene conto delle problematicità legate all’acquisizione di pareri ed autorizzazioni a cui l’opera è soggetta. È intenzione dell’Amministrazione supportare scelte ambientali ritenute strategiche con l’inserimento in Bilancio Pluriennale di Previsione, di prossima adozione, di cauti ricavi dedotti dal piano economico finanziario dell’opera. Considerati i tempi stretti con cui l’Amministrazione vuole realizzare l’opera e adottare il Bilancio di Previsione, e dovendo a breve rispondere degli atti programmatori tecnici, in difficoltà nella predisposizione dello studio di fattibilità tecnica per i problemi sopra evidenziati, siamo a richiedere cortesemente un parere urgente, circa la necessità di coordinare gli atti tecnici con quelli finanziari. In particolare si chiede: 1) l’opera realizzata in locazione finanziaria deve essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici o è possibile, in quanto opera realizzata e finanziata da privato, non indicarla ? 2) lo strumento corretto per il suo inserimento è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare ? 3) lo studio di fattibilità è corretto se carente sotto il profilo urbanistico, avendo considerato di ottenere l’adeguamento urbanistico solo con l’approvazione del progetto preliminare in variante allo stesso ? 4) senza l’indicazione dell’opera nel programma triennale è corretto mantenere l’indicazione dei cauti ricavi nel Bilancio Pluriennale di Previsione ?


QUESITO del 05/02/2010 - SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE PER MALATTIA

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art.128 del D.Lgs. 163/2006, la programmazione triennale 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori 2010, sono stati approvati dagli organi di Amministrazione di questo Istituto unitamente al Bilancio di previsione 2010. E’ emersa ora la necessità di sostituire alcuni RUP dimissionari. Questa amministrazione intende procedere adottando appositi e separati provvedimenti di nomina e inserendo i nuovi RUP nelle schede ministeriali in corso di pubblicazione sui siti di competenza. Si chiede se tale procedura sia sufficiente e corretta o se sia invece necessario far riapprovare i documenti di programmazione (le 3 schede ministeriali) con le sole modifiche inerenti i nominativi dei RUP, procedura quest'ultima che alla scrivente amministrazione sembrerebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alle modifiche da apportare


QUESITO del 29/11/2009 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE

Nel caso di un ente strumentale a finanza derivata (come un ente parco) è possibile inserire nell'elenco annuale un intervento che la Regione Lazio ha considerato finanziabile (qualora la stessa reperisca ulteriori risorse finanziarie o siano ridestinate risorse inizialmente destinate da altro soggetto) ma non ha ammesso formalmente a finanziamento oppure devono essere inseriti solo gli interventi di cui si abbia formale comunicazione di ammissione (certa) a finanziamento? E, in caso positivo, tali interventi finanziabili devono trovare comunque corrispondenza nel bilancio di previsione oppure possono/devono essere inseriti nel bilancio solo quando pervenga la comunicazione formale di ammissione (certa) a finanziamento?


QUESITO del 29/11/2009 - PROGRAMMA TRIENNALE: MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Premesso che: per l'art.57 della L.R.25/2001 gli Enti dipendenti ADOTTANO il bilancio di previsione e lo inviano entro il 30/09 alla Regione, che lo APPROVA unitamente al proprio; per l'art.128 del D.leg.163/2006 lo schema di PTLP deve essere affisso presso la sede dell'Ente per almeno 60 giorni consecutivi e l'elenco annuale deve essere approvato insieme al bilancio preventivo, di cui è parte integrante; che il D.M. 09/06/2005 stabilisce che il PTLP vada redatto entro il 30/09, adottato entro il 15/10 ed approvato entro il 31/12 unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, previa affissione presso la sede dell'Ente per almeno 60 giorni consecutivi; che il Consiglio di Stato ritiene che il periodo di affissione e la successiva valutazione delle eventuali osservazioni pervenute siano elementi indispensabili per la corretta procedura di approvazione del PTLP (ad es. decisioni n.5824/2002 e n.6917/2002); che la Regione Lazio sembra non potere modificare direttamente il bilancio di un ente dipendente, ma solo approvarlo o rigettarlo o al limite chiederne la rimodulazione; SI CHIEDE se sia più corretto per gli enti strumentali non economici a finanza derivata (come gli enti parco) adottare il solo schema di PTLP entro il 30/09 e trasmetterlo alla Regione unitamente al bilancio di previsione, adempiendo all'obbligo di pubblicazione successivamente, sul presupposto che l'approvazione definitiva sia di competenza della Regione (per altro, non organo diverso dello stesso Ente, ma Ente diverso), con evidenti perplessità procedurali sul soggetto tenuto alla valutazione di eventuali osservazioni (la Regione? l'Ente strumentale con un atto integrativo al bilancio di iniziativa, successivo al termine fissato per la trasmissione alla Regione?) OVVERO sia più corretto anticipare i tempi della redazione ed adozione del PTLP, in modo che al bilancio trasmesso in Regione entro il 30/09 sia allegato il PTLP definitivo approvato dopo 60 giorni di affissione.


QUESITO del 12/11/2009 - PROGRAMMA TRIENNALE

Con la presente si chiede cortesemente alcuni chiarimenti in merito alla redazione della Programmazione Triennale dei LL.PP come previsto dall'art. 128 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). In particolare: 1) l'importo di un intervento inserito nell'elenco annuale del Programma Triennale dei LL.PP. è da considerarsi costituito solo dalle lavorazioni o anche comprensivo delle somme a disposizione?; 2) se l'importo di un intervento da considerarsi sia quello costituito da lavori più somme a disposizione, qualora l'impegno, ad esempio quello per le espropriazioni, sia in una annualità diversa da quella dei lavori comebisogna comportarsi? Si deve inserire l'intervento nell'annualità ove sono previsti i lavori con l'importo complessivo? 3) nel caso di lavori compresi in un appalto di servizi (GLOBAL SERVICE), aggiudicato definitivamente nel giugno del 2006, ove l'importo complessivo dei lavori stessi sia inferiore a quello dei servizi, devono essere comunque inseriti nella Programmazione Triennale?;


QUESITO del 12/11/2009 - PROGRAMMA TRIENNALE

IN CORSO DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2010/2012 SI INTENDONO INSERIRE DEGLI INTERVENTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NELL'ALIENAZIONE DI UN'IMMOBILE. SI VOGLIONO SALVAGUARDARE LE POSSIBILITA' OFFERTE DALL'ART. 83 DPR 554/1999 RELATIVE ALLA ESECUZIONE DI DETTE OPERE QUALE PARZIALE COMPENSO DELL'ALIENAZIONE.SI CHIEDE DI SAPERE SE LE OPERE VANNO COMUNQUE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E SE SI DEVE INSERIRE UNA PARTICOLARE NOTA CIRCA LA FORMA DI FINANZIAMENTO.


QUESITO del 21/05/2009 - PROGRAMMA TRIENNALE

La Provincia e la P. SpA (società nella quale la Provincia non ha alcuna partecipazione) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale la società, per valorizzare l'ambito territoriale e per usufruire di migliori condizioni viabilistiche, si impegna a progettare, affidare, far eseguire lavori di allargamento di una strada provinciale. La Provincia si impegna unicamente a finanziare ed eseguire le procedure espropriative. Il quesito è il seguente: i lavori di allargamento stradale, finanziati ed eseguiti dalla società, devono essere inseriti nella programmazione provinciale delle opere pubbliche?


QUESITO del 31/12/2008 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

é possibile procedere a modifiche del piano triennale nel periodo compreso tra l'avvenuta pubblicazione del piano stesso e la sua approvazione in sede di approvazione del bilancio di previsione? Nello specifico si tratta dell'inserimento di una nuova opera precedentemente stralciata, il mancato inserimento però presuppone un irregolarità nei confronti del bilancio di previsione che invece prevede le somme per tale opera.


QUESITO del 31/12/2008 - PROGRAMMA TRIENNALE

Si vuole predisporre un bando per esecuzione lavori (importo inferiore a 40.000,00 euro) per i quali si prevede come corrispettivo la cessione di un immobile avente valore pari a 35.000,00 euro. L'immobile in cessione visto il valore, deve essere inserito nel piano triennale?


QUESITO del 10/12/2008 - PROGRAMMAZIONE

In applicazione all'art. 128 del D.Lgs 163 comma 1, è stato approvato un apposito Elenco extra Lavori di difesa del suolo 2007, contenente tutte le opere di importo lavori inferiore a € 100.000,00, interpretando detto importo al netto delle somme a disposizione. Da una verifica effettuata dei quesiti già inviati ho potuto riscontrare una duplice diversa interpretazione della disposizione richiamata /quesito n. 431 e 1003 e 1081.. Pertanto, che cosa si deve intendere per "singolo importo" (importo lavori o importo lavori + somme a disposizione?


QUESITO del 22/10/2008 - PROGRAMMA TRIENNALE

Si chiede se nella redazione del programma triennale e relativo elenco annuale (art.128 del D.Lgs. n.163/06), dovranno essere inseriti anche quei lavori, già in corso di realizzazione e già finanziati, la cui ultimazione è prevista nel/i prossimo/i anno/i.


QUESITO del 03/04/2008 - PROGRAMMA TRIENNALE

La soglia dei 100.000,00 euro prevista all'art.128 del D.Lgs. 163/2006, per inserire o meno un'opera nel triennale è l'importo complessivo dei lavori (base d'asta+iva+progettazione etc.) oppure è l'importo a base d'asta? grazie


QUESITO del 03/04/2008 - INCARICHI ESTERNI

La Giunta Comunale ha approvato uno studio di fattibilità avente ad oggetto lavori di recupero funzionale del Teatro comunale, per un importo complessivo a base d’appalto di € 2.704.000,00. L’Amministrazione stessa ha dato indirizzo al R.U.P. per procedere all’esternalizzazione dell’incarico di progettazione, al fine di acquisire il progetto preliminare generale di € 2.704.000,00 (di lavori) e del progetto definitivo di un primo lotto di lavori dell’importo di € 998.000,00, finalizzato alla richiesta di contributi per il finanziamento dei lavori. Gli oneri per la progettazione preliminare generale e progettazione definitiva del primo lotto ammonterebbero ad € 87.766,00, IVA compresa. Alla luce di quanto esposto, si chiede il Vs. parere in merito ai seguenti quesiti: 1)è possibile procedere al conferimento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare generale e contestualmente per la progettazione definitiva del primo lotto, secondo la procedura di cui all’art. 91 comma 2 e dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.? 2)premesso che, in caso di reperimento dei fondi per il finanziamento del primo lotto dell’opera, per affidare il successivo incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, nonché degli adempimenti ex. D.Lgs. 494/96, il Comune esperirà la procedura aperta di cui all’art. 55 del Codice, l’applicazione di queste procedure è compatibile con quanto disposto dall’art. 29, comma 4 e comma 7 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 62 comma 10 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.?


QUESITO del 21/03/2008 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche devono essere inserite anche le opere aggiudicate da altri enti, quali Comunità montane o Amministrazione Provinciale? Le opere in questione sono state interamente finanziate e progettate dai suddetti enti sovracomunali e verrebbero eseguite sul nostro territorio comunale. Ringraziando per la cortese attenzione chiedo una sollecita risposta, in quanto stiamo per pubblicare il programma triennale. Distinti saluti.


QUESITO del 20/03/2008 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

In rif. alla risposta al quesito n.2504 del 04/02/08 si precisano alcuni aspetti del quesito.Per ogni capitolo di spesa questa amministraz. effettua previsioni di bilancio a livello aggregato nazionale attribuendo poi a ogni sede periferica una parte del suddetto budget.In corso di esercizio tale attribuzione iniziale può essere variata dalla Ragioneria(senza l’adozione di alcun “atto che approva i necessari aggiustamenti di bilancio”) all’interno dell’importo complessivo del capitolo a livello nazionale attraverso compensazioni tra differenti sedi. La previsione aggregata del capitolo dedicato alla manutenzione si compone: a)delle risorse per attuare gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2008 b)delle risorse stanziate per gli interventi di importo inferiore ai 100.000 euro che non necessitano di programmazione. Nel caso in questione è possibile finanziare l’aumento del costo dell’intervento attraverso compensazioni tra sedi all’interno delle risorse di cui alla lett. b) senza variazione a livello aggregato del capitolo e quindi senza dover predisporre alcun “atto che approva i necessari aggiustamenti di bilancio”. Pertanto non è chiaro se in presenza della sola variazione dell'importo dell'opera in esame si possa procedere alla pubblicazione del bando di gara con il nuovo importo e all’aggiornamento delle schede già pubblicate o se sia necessaria una nuova approvazione e pubblicazione dei documenti programmatori tramite adeguamento. In relazione alle suddette procedure contabili di questa Amministrazione si coglie l’occasione per chiedere se il reperimento di risorse finanziarie attraverso le suddette compensazioni tra uffici all’interno delle risorse di cui al precedente punto b) senza variazioni all’importo complessivo in bilancio possa considerarsi come “un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco” ai sensi del comma 9 dell’art.128 del D.Lgs.163/06.


QUESITO del 20/03/2008 - PROGRAMMA TRIENNALE

Si concorda con la impostazione prospettata. La delibera del Consiglio che approva lo schema di programma precedentemente adottato dalla Giunta è certamente idonea ad approvare eventuali modifiche nel frattempo intervenute sullo schema medesimo. Si ricorda, in ogni caso, che le schede pubblicate sui siti informatici di competenza debbono essere aggiornate.


QUESITO del 14/01/2008 - PROGRAMMA TRIENNALE

si chiede di conoscere se, il Programma triennale, dopo l'adozione della Giunta comunale che si effettua entro il 15 ottobre di ogni anno,dopo eventuali modifiche debba essere ripubblicato nuovamente per 60 giorni prima della approvazione defintiva congiuntamente al bilancio


QUESITO del 22/10/2007 - PROGRAMMAZIONE

Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?


QUESITO del 22/10/2007 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Nel bilancio 2007 del nostro ente sono previsti 2.300.000 tramite contributi della protezione civile, il progetto di questa opera non verrà approvato prima dell'approvazione del bilancio a dicembre 2007 quindi non si puo' inserire l'opera nell'elenco annuale (scheda 3). Volevo sapere se l'opera è da inserire nella scheda 2 del piano triennale e nella scheda 1 come stanziamento di bilancio oppure se non è da mettere da nessuna parte e per quale motivo.


QUESITO del 16/10/2007 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE - PROJECT FINANCING

Questa amministrazione deve inserire nella programmazione triennale dei lavori 2008/2010 e nell’elenco annuale dei lavori 2008 quattro diversi interventi in project financing tutti finalizzati al recupero e valorizzazione di quattro centri vacanze di proprietà dislocati su 4 diverse regioni nazionali. Poiché si vorrebbe rendere possibile la presentazione di proposte sia per ciascuno dei singoli interventi che per più interventi nel loro insieme, si chiede se i quattro interventi oggetto del project financing debbano essere rappresentati nelle schede n. 2 e n. 3 della programmazione triennale su quattro righe distinte o su una riga unica. Sulla base di quanto sopra, si chiede inoltre se l’avviso indicativo cui al comma 3 dell’art.153 del D.lgs. 163/2006 possa essere unico per tutti gli interventi o debba essere singolo per ognuno di essi. Nel caso in cui sia possibile pubblicare un unico avviso, si chiede infine se l’amministrazione potrà successivamente scegliere se indire un’unica gara per tutti e quattro gli interventi ovvero più gare distinte, in base alle proposte pervenute dai promotori e alle proprie scelte in proposito.


QUESITO del 01/04/2007 - PIANO TRIENNALE

Un intervento programmato nel piano annuale delle opere pubbliche che non abbia raggiunto al termine dell'esercizio di riferimento il livello di progettazione definitiva deve essere riprogrammato. In altri termini con quali criteri di deve ritenere soggetta a riprogrammazione un opera pubblica?


QUESITO del 07/03/2007 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Il mio quesito riguarda l'inserito di un nuovo progetto nel prossimo programma triennale delle OO.PP. 2007/2008/2009 relativo all'Ente Prov. P.. L'Ente suddetto ha stipulato con l'A. una convenzione per la realizzazione di un ponte. Per ciò che attiene la Responsabilità del Procedimento e la gestione di appalto e dei lavori sarà l'Ente Provincia di P. ad occuparsi di tutto. L'A. provvederà a coprire l'intera spesa economica necessaria alla realizzazione del ponte e, in base alla convenzione, pagherà direttamente i creditori senza che la Provincia si occupi in alcun modo dei pagamenti. Ciò significa che per la Provincia di P. non risulteranno flussi di entrata e spesa per sostenere la realizzazione del ponte che quindi, non verrà iscritto a bilancio. Ciò che mi preme sapere se, a livello di elenco annuale 2007, il lavoro debba essere inserito e, nel caso di risposta affermativa, come è giustificabile l'eventuale incompatibilità che verrebbe a crearsi tra programma triennale OO.PP. 2007/2008/2009 e bilancio di previsione 2007/2008/2009.


QUESITO del 29/01/2007 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

IL COMUNE HA INSERITO NEL PROPRIO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (2007-2009 ADOTTATO AD OTTOBRE 2006) L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO COSPICUO DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE CON ALLACCIAMENTI AL COLLETTORE CONSORTILE. PER TALE INTERVENTO L'ENTE PARTECIPERA' AD UNA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ATO DI CUI ALLA LEGGE 388/00. IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE, NEL DICEMBRE 2006 L'ENTE HA CEDUTO ALLA SOCIETA' PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA CUI SEGUIRA' LA CESSIONE DELLA PROPRIETA' IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE. POICHE' L'INTERVENTO IN QUESTIONE, CONCLUSA LA FASE PROGETTUALE, DOVRA' (IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL FINANZIAMENTO) ESSERE REALIZZATO DALLA SOCIETA' PATRIMONIALE E NON DAL COMUNE SI CHIEDE DI SAPERE SE IL COMUNE DEVE TOGLIERE L'INTERVENTO DALLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI PUBBLICI STANTE L'IMMINENZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.


QUESITO del 05/10/2006 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Ci è stato chiesto di inserire nel P.T. 2007/2009 un intervento che sarà realizzato dall'A. ma la cui progettazione compete al Comune per l'anno 2007. Trattandosi solo di progettazione e quindi di attività non rientrante nella definizione di lavoro pubblico in base all'art. 2 c.1 della l. 109/94 e ss.mm.ii.(costruzione, demolizione ecc), va ugualmente inserito nel Triennale? E in caso di non inclusione, come può esserci corrispondenza con il Bilancio visto che devono essere approvati contestualmente?


QUESITO del 20/09/2006 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La manutenzione ordinaria strade comunali va inserita nel programma triennale delle opre pubbliche? l'importo di euro 1.000.000 di cui all'art. 128, comma 6, del D. lgs. 163/2006 è da intendersi di soli lavori , comprensivi degli oneri di sicurezza,o l'importo è comprensivo anche delle somme a disposizione dell'Amministrazione ( IVA spese tecniche....)


QUESITO del 28/07/2006 - PROGRAMMA TRIENNALE - ELENCHI FORNITORI

La presente per avere un parere riguardo ai seguenti quesiti: dato per acquisito che è possibile inserire nel programma triennale e nell’elenco annuale di cui all’art. 14 della legge 109/94 un nuovo lavoro pubblico o adeguarlo in modo che recepisca le integrazioni e le modifiche a quelli già precedentemente inseriti apportate con variazioni di bilancio riapprovandolo contestualmente a queste ultime, ci chiediamo se è necessario uno specifico provvedimento di approvazione anche del piano finanziario di cui al comma 9 dell’art. 14 relativo ai nuovi lavori inseriti e, se sì, qual è l’organo competente e se tale piano va approvato con un atto autonomo o può essere deliberato contestualmente alla riapprovazione dell’elenco ed alla variazione di bilancio. Chiediamo inoltre se, nel caso di variazione di bilancio che apporti solo modifiche alle fonti di finanziamento dei lavori già inseriti nel programma triennale e nell’elenco annuale, è necessario procedere all’adeguamento della scheda 1 ed alla riapprovazione.