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Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 3. Con il regolamento é istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, é obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994 PARERI QUESITO del 17/04/09 - Beni culturali - Polizze assicurative: Per i lavori di restauro su beni storici ed artistici, da effettuarsi nei laboratori di restauro dell'impresa aggiudicataria, va richiesta la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n.163/2006 oppure è sufficiente la polizza assicurazione "chiodo a chiodo" che assicura solo i beni oggetto di restauro? RISPOSTA del 21/10/09: Si ritiene che la polizza di cui al citato art. 129 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. sia necessaria ove gli interventi interessino beni immobili, in quanto, in tal caso, gli stessi sono qualificabili come lavori pubblici con conseguente obbligo di applicare la relativa disciplina. Se invece, come pare sulla base degli elementi forniti nel quesito, il restauro interessa beni mobili, la garanzia “chiodo a chiodo” è sufficiente. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 17/04/09 - Polizza assicurativa professionisti - : Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i l’esecutore di lavori pubblici è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli stessi. In materia di lavori di restauro su beni storico artistici e superfici decorate di beni architettonici, mentre appare pacifica l’applicabilità del citato articolo nel restauro delle superfici decorate (affreschi, stucchi, etc…), sorgono delle perplessità nel caso di restauro di beni storico artistici (quadri, arredi liturgici, documenti archivistici, etc…). Le operazioni di restauro di tali beni, infatti, non comportano l’allestimento di cantieri né implicano in genere lo svolgimento di attività che possano arrecare danni a terzi, venendo spesso eseguite dai restauratori presso i propri laboratori. Poiché l’art. 197 del D.Lgs 163/06 afferma che ai contratti pubblici relativi ai beni culturali si applicano le norme del codice degli appalti pubblici, ove compatibili, si chiede: se anche in materia di beni storico artistici, considerata la peculiarità degli stessi, debba comunque essere applicato l’art. 129 comma 1; se sia possibile chiedere la stipulazione della polizza limitatamente alla sezione relativa ai danni a cose, escludendo la parte relativa alla responsabilità civile per danni a terzi; se a copertura dei danni di esecuzione possa essere costituita una diversa garanzia in sostituzione della cauzione ex art 129 comma 1. RISPOSTA del 21/10/09: Si ritiene che la polizza di cui al citato art. 129 comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. sia necessaria ove gli interventi interessino beni immobili, in quanto, in tal caso, gli stessi sono qualificabili come lavori pubblici, con conseguente obbligo di applicare la relativa disciplina. Se, invece, il restauro interessa beni mobili, è sufficiente una polizza che copra i danni al bene oggetto dell’intervento per il periodo in cui lo stesso si trova nella disponibilità dell’appaltatore (c.d. garanzia “chiodo a chiodo”) (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 13/11/07 - Cauzione - : Il Comune ha realizzato un'opera importante (immobile destinato a casa da gioco) i cui lavori, iniziati nel 1999 sono finiti nel 2006. Alla richiesta della polizza fidejussoria postuma ex art. 30 legge 109/94 e art. 104 dpr 554/99 l'impresa asserisce che "la polizza assicurativa non é per loro obbligatoria", ed in ogni caso ha stipulato una polizza indennitaria a favore dell'impresa stessa. Si chiede a codesto servizio se sia corretta e legittima tale impostazione. RISPOSTA del 30/10/08: L’art. 30 della legge 109/94 s.m.i., oggi riportato all’art. 129, c. 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che: "Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il decreto citato dalla norma è il decreto ministeriale del 1 dicembre 2000 n. 285, con il quale si fissa in 10 milioni di euro l’ammontare di cui al comma suddetto. In caso di presenza di tali caratteristiche del lavoro l’impresa non potrà sottrarsi all’obbligazione di stipulazione della polizza. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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