Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO CUP - AFFIDAMENTO IN HOUSE - LEGITTIMITA'

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2020

Il criterio del mero confronto tra i costi del servizio in house e i costi del servizio affidato all’esterno, infatti, si fonda esclusivamente su parametri “quantitativi”, mentre la valutazione della congruità economica dell’offerta sottende una ponderazione integrata dell’efficienza economica e dell’adeguatezza del servizio, nell’ambito del quale vengono correttamente in rilievo anche parametri “qualitativi” che misurano e valutano gli aspetti legati all’efficacia del servizio, al beneficio per l’utenza e - più in generale - all’efficienza produttiva dell’attività svolta.

Sotto tale profilo, la riorganizzazione organica e coordinata di tutti i servizi di front-office dislocati nell’articolato territorio della provincia di Foggia, assicura - anche attraverso economie di scala - una maggiore efficienza economica e adeguatezza del servizio nel suo complesso.

Di tali pregnanti considerazioni si trova, ancora una volta, adeguata illustrazione negli atti impugnati che rendono ragione anche degli indubbi benefici per la collettività e per l’utenza.

Ne discende la reiezione di ogni censura sul punto.

Ad ogni buon conto, l’ASL ha valutato, anche in termini comparativi, la congruità e l’efficienza economica della soluzione prescelta. E ciò ha fatto sia in relazione al costo attuale del servizio (offerto da GPI) su cui si tornerà in seguito, sia in relazione ai prezzi di mercato, prendendo a riferimento, per esempio, la gara bandita dall’ASL di Bari per il servizio CUP (cfr. relazione del 7.6.2019).

Ebbene, nella gara dell’ASL Bari, com’è facile verificare, sia il prezzo a base d’asta, sia la media dei prezzi offerti dai concorrenti, sia, infine, il prezzo di aggiudicazione sono superiori a quello indicato nel progetto di Sanitaservice.

In entrambi i casi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’offerta Sanitaservice si è rivelata congrua sul piano della economicità del servizio.

Il motivo di doglianza sottende in realtà un equivoco di fondo: il servizio affidato in house consiste esclusivamente nella gestione delle attività connesse al centro unico di prenotazione aziendale, senza includere la gestione del sistema informativo automatizzato e del correlato supporto tecnico. Né è inclusa qualsivoglia attività di progettazione, implementazione e sviluppo dei software che - per la sua connotazione - richiede profili professionali più elevati e risorse strumentali e tecnologiche avanzate. Non si tratta, cioè, di un servizio informatico.

Dunque, le censure di cui ai punti II.2.1, II.2.2.3 e II.2.2.4 dell’atto introduttivo perdono ragion d’essere e si svuotano di ogni rilievo.

Tanto più che, per espressa disposizione contrattuale, all’originaria scadenza del servizio (14.1.2019), tutte le apparecchiature sono state acquisite al patrimonio dell’ASL e tutti i programmi (procedure applicative e software) sono stati concessi in licenza d’uso illimitata all’ASL medesima (art. 7, ultimo capoverso, contratto di appalto).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati