Art. 508.

Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi, cambia residenza, la delegazione del tesoro, nel trasmettere la copia autentica del conto corrente all'altra delegazione che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, giusta l'art. 365 del presente regolamento, vi unisce un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo dal registro prescritto coll'articolo precedente. Uguale estratto viene dalle delegazioni del tesoro spedito, in due esemplari, alla amministrazione centrale cui la spesa si riferisce, quando un conto debba venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi o per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa. L'amministrazione centrale, quando trovi regolare siffatto estratto, ne trasmette col suo visto un esemplare alla corte dei conti.
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