Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati. Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazioni di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.