Art. 57

Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori.

L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui.
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