Art. 3

I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni
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Giurisprudenza e Prassi

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - ONERE PUBBLICITA' PREVENTIVA - PUBBLICO INCANTO

AVCP PARERE 2012

E' possibile osservare che il corretto smaltimento dei rifiuti speciali può costituire, sia per l'amministrazione sia per le altre persone fisiche o giuridiche, tanto un guadagno quanto un onere. La differenza è data da variabili quali: la qualità e quantità dei rifiuti; le modalità di smaltimento imposte dalla normativa applicabile; la distanza dai centri di lavorazione del rifiuto; le quotazioni delle materia prime, etc..

I contratti attivi, come noto, non sono disciplinati dal d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultano tuttora soggetti all'applicazione della legge e del regolamento di contabilità di Stato, che dispongono che i contratti per i quali derivi un'entrata per le amministrazioni debbano essere preceduti da pubblici incanti (art. 3 R.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Come è stato recentemente affermato dall'Autorità: "gli adempimenti pubblicitari da porre in essere devono essere idonei a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento (nazionale o comunitario), a seconda del valore economico effettivo […], nonché commisurati all'occasione di guadagno in concreto offerta ai privati" (AVCP, determinazione 26 ottobre 2011, n. 6). Si ritiene, a tal riguardo, di richiamare anche il costante filone giurisprudenziale che predica l'applicazione dei principi comunitari in materia di contratti pubblici anche a contratti attivi quali le concessioni di beni demaniali, evidenziando che: "La giurisprudenza di questo Consiglio ritiene, anche sulla scia di importanti decisioni della stessa Corte di giustizia CE, che l'inveramento nell'ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario, rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per questo sforniti di immediata efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza), non possa prescindere dall'assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente" (Cons. Stato sez. VI, sent. 25 settembre 2009, n. 5765; si vedano anche Cons. Stato, sez. VI, sent. 24 aprile 2009, n. 2555; id. 25 gennaio 2005, n. 168).

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici –Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.