Art. 10-bis.

Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10.

Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, cirro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione agli albi, é punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto é commesso per colpa, la pena é della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.
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