Quesiti senza limiti Poni un quesito

Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 15/05/2024 - ACQUISTI BENI INFORMATICI

Buongiorno, premesso che siamo una società che offre supporto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione dii progetti PON, PNRR. A seguito di un controllo su un progetto del 2017, è emerso che una Stazione appaltante, per una procedura di acquisizione di beni di natura informatica (importo 1.462,78 IVA Inclusa), non ha proceduto ad effetuare l'acquisto su Consip. Come si puo' ovviare al problema, tenendo conto che l'acquisto sopracitato è da ritenersi quasi un "micro-acquisto"? Come si potrebbe giustificare il mancato utilizzo degli strumenti consip? Ci sono sentenze in merito?


QUESITO del 15/05/2024 - PROCEDURA NEGOZIATA NEI SETTORI SPECIALI

QUESITO DI GIUGNO – ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE Procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 141 – 149 e art. 14 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché dell’art. 5 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di ATAC S.p.A., per l’affidamento della fornitura di Kg 3.500 di GAS TETRAFLUOROETANO R134 per ARIA CONDIZIONATA, da esperire con il sistema dell’e-Procurement PARTECIPANTI: 7 – è stata fatta una graduatoria, escludendo i primi due per offerta anomala, aggiudicando dunque al terzo in graduatoria (NON E’ STATO PUBBLICATO NULLA RIGUARDO L’ANOMALIA, I CALCOLI, EVENTUALI VERBALI ECC) Ammontare gara: 122.500,00 Nei documenti di gara non si parla di soglia di anomalia, né di esclusione automatica. Nel capitolato c’è solo: 3. In presenza di una sola offerta valida, ATAC si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità di: - aggiudicare la gara; - rinunciare all’acquisto; - ripetere l’esperimento della gara: 4. In ogni caso, le offerte presentate potranno essere sottoposte a giudizio di congruità, da parte dell’apposita Commissione Permanente istituita in ATAC. Oltre al capitolato, che è molto generico, i documenti di gara sono costituiti solo dalla lettera di invito che allego. La domanda è: si può effettuare l’esclusione automatica per anomalia dell’offerta in questo caso? Anche se non c’è scritto nulla nella lex specialis? E posso chiedere il metodo e i calcoli effettuati in base ai quali sono stata esclusa? Inoltre, dato che c’è un requisito nel capitolato – che indico di seguito – posso chiedere che venga prima verificato che i partecipanti abbiano tale requisito e che poi venga effettuato il calcolo della anomalia, dato che anche una esclusione comporterebbe una rettifica sostanziale del calcolo? Nel capitolato non viene specificato che tali requisiti siano verificati al momento dell’aggiudicazione, ma c’è scritto cosi: Art. 2 documentazione 1. ATAC si riserva, anche in corso di fornitura, di richiedere al Fornitore uno o più dei documenti, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di seguito indicate: a. Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (ovvero idonea autocertificazione, del Legale Rappresentante del Fornitore) con l’indicazione degli amministratori e dei direttori tecnici, dei relativi poteri, dell’oggetto sociale e con le indicazioni che nei confronti dell’Impresa non siano in corso procedure di fallimento, liquidazione, cessazione d’attività, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente nonché che nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici non siano in corso provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia; b. Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato dal Tribunale competente, inerente la posizione del/i titolare/i, dei rappresentanti con poteri e dei responsabili tecnici del Fornitore (ovvero idonee autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati); c. Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dal Tribunale competente, inerente la posizione del/i titolare/i, dei rappresentanti con poteri e dei responsabili tecnici del Fornitore (ovvero idonee autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati); d. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (ovvero idonea autocertificazione rilasciata dal Legale Rappresentante del Fornitore); e. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del Legale Rappresentante nella quale si attesti (allegando documentazione probante se del caso) : e1. l’elenco di forniture analoghe effettuate nel corso degli ultimi 36 (trentasei) mesi, indicando per ciascuna di loro: importo, periodo di fornitura e committente; e2. che l’importo complessivo delle forniture analoghe effettuate nei 12 (dodici) mesi precedenti la gara non sia inferiore al doppio dell’importo della gara cui si intende partecipare; e3. se richiesto, che almeno una delle forniture più indicative dovrà essere corredata della relativa attestazione di buon esito, rilasciata dal committente (in alternativa, è possibile produrre copia dell’ordine/contratto corredata da documentazione attestante l’avvenuto pagamento di quanto ordinato e consegnato); e4. l’elenco dei principali centri di distribuzioni presenti sul territorio, con particolare riguardo alla provincia di Roma. 2. ATAC si riserva, comunque e con ogni mezzo, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, anche chiedendo al Fornitore di presentare specifica documentazione. 3. L’eventuale documentazione richiesta da ATAC, dovrà essere inviata, entro la data richiesta e secondo le modalità specificate di volta in volta.


QUESITO del 07/05/2024 - PROROGA CONTRATTUALE

QUESITO DI MAGGIO Collegandomi alla stessa questione del quesito di marzo, relativo alla proroga temporale del contratto. Ci troviamo con lo stesso quesito non risolto. Contratto che alleghiamo in cui Trenitalia ha esercitato sia la proroga temporale di 36 mesi, dunque si tratta di un contratto di ben 6 anni (3 + 3) ai medesimi patti e condizioni: la revisione dei prezzi dal terzo anno è così misera rispetto ai reali incrementi del 40-50% che è inutile pure considerarla. E ha anche esercitato l’opzione economica del 100%, dunque raddoppiando l’ammontare del contratto di fornitura. Detto questo, Trenitalia si rifiuta di modificare i prezzi, e dinanzi ad un nostro tentativo di concertazione, in cui chiedevamo sostanzialmente di mettere in pausa solo 3 codici su 2 contratti capestri che abbiamo in piedi (identici per i due lotti aggiudicati), perché sono i 3 codici in cui perdiamo moltissimo – allegando anche le offerte dei fornitori – ci hanno semplicemente detto che avrebbero fatto un unico ordine programmato di svariati codici, al fine di farci coprire le perdite di quei tre codici con altro materiale. Ci hanno anche anticipato che se dovessimo rifiutarci di fornire anche solo quei tre codici, mantenendo in piedi la fornitura per tutto il resto, ci farebbero una segnalazione all’anac. Ora, a me sembra dall’art 12bis che in merito alle quantità degli articoli, ci sia un limite del 20% in più o in meno rispetto alla quantità presunta da contratto. Se così fosse, io potrei rifiutarmi di fornire quei 3 codici, se loro avessero già ordinato più del 20% della quantità di quei codici stabilita a contratto? Ma se hanno fatto anche l’opzione del 100% come lo calcolo questo 20%? La domanda è: posso utilizzare questo escamotage di questo 20% e dunque rifiutarmi di fornire quei 3 codici, rimanendo comunque ligia alle disposizioni del contratto? Altra domanda è: Può l’anac accogliere una segnalazione per la mancata fornitura di tre codici a contratto, anche se noi dimostriamo con offerte alla mano che c’è una evidente eccessiva onerosità sopravvenuta e siamo al quarto anno di contratto ? Parliamo di un codice ad esempio che vendiamo a Trenitalia a 108 euro e compriamo a 150, a cui aggiungere anche i costi di trasporto e costo lavoro.. E se dovessero fare la segnalazione, noi cosa possiamo fare?


QUESITO del 07/05/2024 - IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA

Si fa riferimento all'art. 106 del nuovo codice che, a differenza del precedente art. 93, comma 8, non prevede - pena esclusione - l'obbligo di produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Si chiede conferma di tale eliminazione e se questa comporta la possibilità, per la Stazione appaltante, di prevedere comunque tale prescrizione in sede di gara. In caso affermativo , si chiede se tale prescrizione possa essere oggetto di soccorso istruttorio secono le regole ex art. 101 del vigente codice, secondo cui tale impegno debba avere data certa anteriore, con conseguente esclusione in caso contrario.


QUESITO del 30/04/2024 - SPECIFICHE TECNICHE E FORNITURE ANALOGHE

QUESITO DI APRILE Buongiorno, in una “Procedura aperta telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di Ricambi SCANIA originali o equivalenti”, chiedono come requisiti per la partecipazione: 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, ≥ € 130.000,00 IVA esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, ≥ € 700.000,00 IVA esclusa. Qualora un soggetto disponga di un fatturato globale annuo di importo utile a soddisfare il requisito minimo previsto per più lotti, questi potrà utilmente qualificarsi per la partecipazione a più lotti di gara (a titolo di esempio: se il partecipante possiede un fatturato globale annuo di importo pari ad € 700.000,00 IVA esclusa potrà partecipare sia al Lotto 1 sia al Lotto 2). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all’oggetto dell’appalto “forniture di ricambi SCANIA originali o equivalenti”, di cui almeno un contratto di importo non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, contratto di importo ≥ € 20.000,00 iva esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, contratto di importo ≥ € 50.000,00 iva esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La domanda è : sono legittimati a chiedere una fornitura della stessa marca al punto 6.3 a) e non semplicemente contratti di ricambi per autobus (non necessariamente autobus Scania) e la domanda è: secondo voi sarebbe legittimo presentare come contratto di fornitura, quello di un gas refrigerante, che è utilizzato sugli autobus Scania, ma anche su moltissimi altri autobus? Alleghiamo il Disciplinare grazie e a presto


QUESITO del 30/04/2024 - I LIMITI ALL' AVVALIMENTO PREMIALE

QUESITO AVVALIMENTO PREMIALE Con riferimento al limite all’avvalimento premiale prescritto dall’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023, ossia, “…Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione”, si chiede se più imprese concorrenti possano avvalersi della stessa impresa ausiliaria utilizzando le medesime risorse finalizzate a migliorare l’offerta tecnica. In sostanza le medesime risorse verrebbero “prestate” a più imprese partecipanti alla gara consentendo a tutte di ottenere lo stesso beneficio in termini di punteggio tecnico. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 22/04/2024 - PREMIO ACCELERAZIONE APPALTI PNRR

La L. 108/2021 (di conversione del D. L. 77/2021) prevede all’art.50 co. 4 che “qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili….….In deroga all’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % per cento di detto ammontare netto contrattuale”. Se nel CSA viene disciplinata la penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%, anche il premio di accelerazione deve risultare pari all’1 per mille per ogni giorno di anticipo e fino al massimo del 10% oppure si possono variare le percentuali tra penali e anticipazioni purché rispettino i limiti imposti dalla normativa? Il limite del 20% come la percentuale dello 0,6 per mille previsto dalla L. 108/2021 sono tassativi o può essere utilizzato anche il limite del 10% e dello 0,3 per mille?


QUESITO del 17/04/2024 - CENTRALI DI COMMITTENZA E RUP

A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.


QUESITO del 16/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Presidente della scrivente società (ASM srl) vorrebbe effettuare una nomina fiduciaria di un consulente specializzato in materia di bilanci e contabilità. Presumendo che l'impegno di spesa sia inferiore a € 30.000,00, tale nomina dovrà essere gestita come affidamento diretto fiduciario (e quindi senza interpellare altri consulenti del settore) oppure come un "classico" affidamento diretto con la richiesta di almeno 3 preventivi di spesa? Restiamo in attesa di vostro celere riscontro.


QUESITO del 16/04/2024 - INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Applicazione art. 11 codice appalti. I nostri CSA di lavori riportano attualmente la seguente dicitura: "In riferimento alla tipologia ed alle categorie di lavoro delle opere oggetto dell’appalto, i prezzi e il costo della mano d’opera sono desunti da quelli riportati dal Prezzario in vigore nella regione Friuli Venezia-Giulia; verranno applicati i CCNL di riferimento, come indicato al Decreto Direttoriale n.12/2023 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro". Prima di procedere all’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato dalla S.A., oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del proprio contratto rispetto a quello indicato nei documenti di gara. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante. Sulle modalità di verifica dell’equivalenza, si è espressa l’Anac nella relazione al bando-tipo n.1: 1. Per quanto concerne le tutele economiche, i parametri da confrontare sono la retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; EDR (elemento distinto della retribuzione) cui vanno sommate le eventuali tredicesima e quattordicesima; ulteriori indennità previste. 2. Per quanto concerne le tutele normative, i parametri sono la disciplina del lavoro supplementare e del part-time; la disciplina del lavoro straordinario; la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; la durata del periodo di prova; la durata del periodo di preavviso; la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; la malattia e l’infortunio; la maternità; ecc……. L’Anac conclude affermando che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri tra quelli sopra indicati. In caso di acquisizione di una dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante deve porre a confronto due contratti: quello indicato dall’operatore economico e quello indicato nei propri documenti di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante indichi una pluralità di contratti (ad esempio: edile artigianato per le lavorazioni in OG1 e metalmeccanico per le lavorazioni in OS28), la verifica deve essere effettuata con riguardo a tutti i contratti indicati, sia per la parte economica che per quella normativa. A fronte di quanto riportato nei nostri CSA, pare porsi il problema derivante dalla indicazione non di un CCNL specifico, ma di Contratti collettivi individuati dal Decreto direttoriale n.12/2023, cioè di una pluralità di contratti, tutti afferenti al comparto dell’Edilizia. Il decreto individua il costo medio orario del lavoro a livello provinciale attraverso le tabelle pubblicate sul sito del Ministero: tali tabelle potranno essere utilizzate per il confronto sull’equivalenza delle tutele economiche. Ma i dati afferenti alle tutele normative si acquisiscono solo dallo specifico CCNL: in questo caso il Decreto direttoriale non aiuta, proprio perché si riferisce a una pluralità di contratti (edili e affini). Si chiedono indicazioni su come la scrivente SA possa effettuare le verifiche imposte dall'art. 11 del codice a fronte dell'indicazione sopra riportata nei propri CSA.


Pagina 1 di 34