Stessa gara del quesito precedente (quello del contratto di avvalimento). Nelle gare di fornitura di ricambi originali ed equivalenti per autobus, questo Ente attua sempre la stessa modalità di richiesta dei documenti di equivalenza. Nella dichiarazione di ricambi originali e equivalenti (che allego) che fa parte dei documenti da firmare e allegare ci sono le istruzioni. Quindi, dopo aver aperto le buste amministrative, e prima di aprire quelle economiche, fanno un’estrazione del 10% dei ricambi che vengono offerti come “equivalenti” e chiedono la documentazione che si legge appunto nella Dichiarazione di ricambi originali ed equivalenti che ALLEGO. Dunque, dato che io ho già partecipato alle gare di questo Ente, produco sempre gli stessi documenti: 1) Il certificato di equivalenza, ripetendo pedissequamente quanto da loro indicato –questo è L’UNICO DOCUMENTO CHE SECONDO I REGOLAMENTI IN MATERIA DI RICAMBI ORIGINALI ED EQUIVALENTI DEVE ESSERE PRODOTTO. E questo è ok. 2) Per documentazione attestante il controllo del processo produttivo……io scrivo “LA FASE DI REALIZZAZIONE DA NOI EFFETTUATA ai sensi del regolamento 858/2018 è: d) certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo. Pertanto, è stato allegato il PIANO DI QUALITA’ E CONTROLLO, le schede di verifica e gli attestati di conformità. “ Ora, questi documenti sono vuoti, nel senso che io dimostro quello che faccio attraverso il piano di qualità, in cui inserisco i codici degli articoli, ma le schede di verifica e gli attestati sono vuoti, perché vanno riempiti nel momento in cui mi fanno un ordine. Di solito, con questo ente, io inserisco anche le schede tecniche degli articoli estratti, ma in questo caso essendo oltre 700 articoli, ho messo qualche scheda dicendo: in via esemplificativa inserisco le schede tecniche di qualche articolo. HANNO FATTO UN SOCCORSO ISTRUTTORIO, dicendo che la documentazione non è sufficiente, senza specificare quello che vogliono. Desumo che vogliano le schede tecniche di tutti gli articoli, ma questo non è dovuto in questa fase, non c’è scritto da nessuna parte. Infatti nel doc di equivalenza si legga all’ultimo punto “in fase di esecuzione del contratto”, che rimanda all’art. 3.2 lettera a) del capitolato che ALLEGO. In sostanza, in fase di esecuzione del contratto dovranno essere prodotti gli stessi documenti che hanno chiesto ora per il 10% dei ricambi estratti PIU’ IL PUNTO D) le schede di applicazione o il catalogo- Dunque i punti sono due: 1) Sono tenuta ad inviare queste schede di applicazione ADESSO? Solo perché me lo chiedono senza tra l’altro specificarlo? E invece nei documenti di gara si evince che quelli sono documenti da inviare in fase di esecuzione, cioè per l’aggiudicatario. Questo mi comporta una mole di lavoro enorme. E come si fa a stabilire quali sono i documenti che dimostrano il controllo qualità prima di un ordine? 2) L’unica revisione al Piano di Qualità (allegato) che ho effettuato è inserire un link di accesso al catalogo online di uno dei produttori e ho inserito nuovamente tutta la lista dei ricambi con la corrispondenza nostro codice con il codice ricambi originali. Nella mia risposta al soccorso, posso scrivere che se mi escludono intendo chiedere un parere di precontenzioso all'Anac? si può fare in questa fase? E che i pareri sarebbero due: uno per questa questione e uno per quella del contratto di avvalimento (primo quesito). Grazie
Buongiorno, durante l'espletamento di una procedura di gara, uno studio legale, in nome e per conto di una società interessata alla partecipazione, ha contestato l'inserimento di una clausola di obbligatorietà riportata dal Capitolato Tecnico. Nel dettaglio , la ditta contesta l'obbligatorietà, ai fini della partecipazione, di affiliazione al circuito manutentivo FIAT e/o IVECO. Tale obbligatorietà è stata inserita dal Responsabile della fase di progettazione in quanto la tipologia di mezzi da sottoporre a lavorazione sono in larga parte riconducibili ai suddetti marchi. In particolare la ditta asserisce che il requisito indicato dal CT incide sulla concorrenza dei servizi di manutenzione post vendita delle case madri cui l'unione europea ha provato a porre rimedio con regolamento 1400/2022 e 461/2010. In merito a quanto esposto si chiede parere in merito alla liceità della contestazione elevata. Distinti Saluti
La “Società A” esercita il servizio di Trasporto Pubblico (settore speciale) in regime di concessione. Decide di concedere, nell’abito di tale servizio, gli spazi pubblicitari ad un soggetto terzo il quale, per contratto, riconoscerà un canone fisso mensile più una parte variabile, legata al suo fatturato (royalty, a volte inesistente e cmq nettamente minoritaria rispetto al canone). Ne consegue che per la “Società A” si configura un contratto esclusivamente attivo con flussi finanziari solo a favore di questa. Ciò premesso, si chiede se tale tipologia deve sottostare alla disciplina prevista dal Codice degli Appalti per le concessioni oppure, in quanto contratto attivo, deve sottostare ai soli principi generali del Codice. In subordine si chiede quindi se deve essere cmq acquisito, in SIMOG, un CIG per il relativo contratto e se si quale deve essere il valore (il valore dei canoni? che saranno però riconosciuti dall’OE a favore della Stazione Appaltante). In fase di rendicontazione del CIG, devono essere rendicontati i pagamenti ricevuti dall’OE a titolo di canone e di (eventuale) royalty?
determina a contrarre e contestuale affidamento di importo inferiore ad € . 139.000,00, IVA ESCLUSA, DI MATERIALE DI LABORATORIO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021. Con la stesa determina il dirigente del servizio "acquisti e logistica" si autonomina RUP. Ad avviso dello scrivente ciò è incompatibile?
La nostra ditta si è aggiudicata degli appalti in RTI con altre aziende ognuna con la propria quota di lavori. E' capitato che , non riuscendo a svolgere tutta la propria parte, abbiamo realizzato noi quella dei colleghi. Ognuno ha fatturato all'ente la propria parte ufficiale prevista dall'atto di RTI; sono poi state emesse fatture di compensazione con la dicitura "fattura di compensazione per lavorazioni svolte eccedenti la propria quota percentuale". Vorrei pertanto sapere se queste lavorazioni eccedenti possono essere utilizzate nei confronti degli enti quando viene richiesta una certificazione di "servizi analoghi svolti" e come possa essere dichiarata in quanto il Certificato Prestazione Servizi riporta solo le quote ufficiali. Grazie
In relazione al fatto che per le opere afferenti al PNRR, con l’articolo 52 comma 1.2 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’art. 37 D.lgs 50/2016, si chiede un parere in relazione l’affidamento di tre distinti incarichi professionali per i quali la norma (fino a giungo 2023) prevede la possibilità di fare un affidamento diretto essendo con importi a base d’asta compresi tra Euro 48'000,00= ed euro 77'000,00= inerenti a tre distinte opere pubbliche finanziate dal PNRR e previsti nell'ambito del quadro economico di ciascun progetto anche alla luce del Comunicato del 17 dicembre 2021 del Dipartimento affari interni - Direzione Centrale per la Finanza Locale. In particolare siamo a chiedere se, per gli importi sopra citati, è obbligatorio dover provvedere all’affidamento tramite la centrale unica di committenza CUC da noi costituita e registrata oppure, trattandosi di affidamenti diretti, è possibile provvedere all’affidamento tramite le procedure ordinarie dell’Ente. grazie
Buongiorno, lo scrivente in qualità di RUP (fase di affidamento) di una stazione appaltante ha ricevuto da parte di una ditta interessata alla partecipazione di una gara, attualmente in corso e di prossima scadenza, una richiesta di chiarimento che si allega in copia con stralcio della scheda tecnica allegata al bando. Avrei necessità, urgente, di conoscere il Vostro giuridico autorevole parere in merito a quanto avanzato dallo studio legale che rappresenta la ditta. Di seguito il mio contatto per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili a riguardo: 335/1886723 Ringrazio anticipatamente
Partecipo alla seduta online di apertura della busta amministrativa. Gara per la fornitura di ricambi per bus. Si apre la busta di un partecipante, in netta confidenza con la commissione, la quale nota che c’è la dichiarazione di avvalimento, c’è il dgue sia della partecipante sia dell’ausiliaria, ma manca il contratto di avvalimento. Il requisito che l’ausiliaria presta all’ausiliata è il fatturato specifico. L’azienda partecipante dice che riteneva che il contratto fosse inutile, perché l’ausiliaria è la casa madre francese. Dunque l’azienda che partecipa è una azienda italiana, totalmente autonoma, ma che “rientra nel gruppo francese”. Il tipo della commissione dice che comunque avrebbe dovuto farlo il contratto, perché crede di ricordare che sia necessario anche se si è parte di uno stesso gruppo, ma forse con il nuovo codice degli appalti non è cosi. Insomma la cosa finisce cosi, si istituisce un soccorso istruttorio e nel verbale appunto c’è scritto che c’è un soccorso istruttorio. Ora, oggi ci sarà la seduta di apertura della busta economica. Mi domando cosa io debba fare. Il disciplinare che allego dice che la mancanza del contratto di avvalimento è sanabile con il soccorso SE tale contratto è stato prodotto precedentemente e si hanno delle evidenze di data certa. E in questo caso HANNO DETTO VERBALMENTE DI NO. Ma loro allegheranno un contratto con una data antecedente e cosi avranno superato l’inghippo. Cosa devo fare io per poter dimostrare – dato che l’hanno detto che non avevano fatto il contratto e hanno anche argomentato il motivo – che non vale una data scritta su un contratto? E’ evidente che c’è un atteggiamento nettamente favorevole verso questo partecipante e la prova è che c’era un altro partecipante a cui hanno fatto il soccorso – per il semplice motivo che aveva allegato un dgue nella versione vecchia e non in quella revisionata…una sciocchezza – ma loro, sono stati bloccati. Cioè oltre al soccorso, non hanno permesso loro di andare avanti nella procedura e di produrre dei documenti dei ricambi offerti, cosa che hanno permesso a tutti, compresa l’azienda in questione. Attendo vostre, grazie
Buongiorno abbiamo ricevuto u invito a partecipare ad una gara sulla piattaforma Sater Intercenter. Purtroppo per problemi tecnici (nostri) non siamo riusciti a caricare la nostra offerta entro l'orario stabilito ed abbiamo immediatamente mandato una PEC spiegando la problematica e chiedendo una proroga che però ci è stata negata. Ci è anche stato riferito verbalmente che si trattava di un affidamento diretto senza altri partecipanti. Vorremmo pertanto capire se ci possa essere la possibilità, ai sensi della normativa degli appalti, di poter in qualche modo "recuperare" la gara. Allego la lettera di invito e disciplinare di gara per sapere se, come precedentemente detto, essendoci un solo invitato il tutto sia stato predisposto regolarmente. Grazie
Quesito 4 Il presente quesito ha per oggetto la corretta interpretazione della delibera n. 122 del 16 marzo 2022, con cui l’Anac ha individuato i dati e le informazioni da fornire per monitorare l’effettiva adozione dei requisiti e dei criteri premiali di cui all’art. 47 del DL n. 77/20212, in relazione ai contratti finanziati con risorse del PNRR del PNC. Questa riporta tra le cause di esclusione (pag. 5), per tutti gli OE, il non aver assolto al momento della presentazione dell’offerta agli obblighi di cui alla L. 68/1999, oltre alla mancata assicurazione, in caso di aggiudicazione, di assunzioni giovanili/femminili. A parere dello Scrivente sia l’art. 47 del DL 77/2021 che il nuovo Bando Anac (nei Requisiti generali) indicano tale previsione limitatamente agli OE con più di 50 dipendenti. Si chiede se la previsione contenuta nella cita delibera faccia riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99, valevole quindi solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni; oppure se l’ultimo capoverso del comma 4, dell’art 47, del DL 77/21 abbia esteso genericamente il rispetto di tali obblighi. Quanto, invece, all’obbligo di acquisire i CIG in forma ordinaria tramite il sistema SIMOG, anche per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro, per garantire le informazioni utili per le finalità di cui all’art. 213, comma 10, si chiede se le previsioni dell’art. 47, siano da applicare - in presenza di OE con più di 15 (o 50) dipendenti - anche in presenza di affidamenti diretti “puri” (e quindi sino a 139 mila euro), i quali vengono pertanto stipulati in assenza di bandi/avvisi e lettera di invito.
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