Art. 35 Relazioni specialistiche

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DEL GEOLOGO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in tal senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (ancora, Cons. Stato, V, n. 4080 del 2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

SUBAPPALTO - DIFFERENZA TRA INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA

ANAC DELIBERA 2017

L’orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell’Autorità (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell’art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell’art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica) – trova applicazione nel caso di appalti di servizi di progettazione, con riferimento alla progettazione esecutiva;

RILEVATO che la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati e che la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell’affidamento;

RILEVATO altresì che la lex specialis di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo;

CONSIDERATO che le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell’oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163/2006)

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture – Verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati n. 4 e 6 della caserma …– Importo a base di gara: euro 48.248, 67- S.A.: Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture

APPALTO INTEGRATO - MANCANZA DI RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO ESECUTIVO - ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2017

E’ legittima l’esclusione dalla gara per mancanza della relazione geologica nell’offerta tecnica a corredo del progetto esecutivo, la cui obbligatorietà, stabilita dalla normativa, non è superabile nemmeno in assenza di previsione della lex specialis di gara o in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Architetto A/ Comune di Alberobello. Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma dell’edificio scolastico “La Sorte Notarnicola” sulla base del progetto preliminare – appalto integrato. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 741.571,67 euro.

OBBLIGO RELAZIONE GEOLOGICA - GRAVE INCOMPLETEZZA OFFERTA TECNICA

ANAC DELIBERA 2016

L’obbligatorietà della relazione geologica al progetto esecutivo stabilita dalla normativa non è superabile nemmeno in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara e la sua mancanza rappresenta un grave motivo di incompletezza dell’offerta tecnica.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da … s.r.l./…. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di progettazione e realizzazione dei “lavori del nuovo museo dei relitti greci nell’area archeologica demaniale di …”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara eu. 3.726.706,46 S.A. Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di … .

VARIANTI PROGETTUALI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO. - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DI LAVORI – PROGETTO ESECUTIVO – RELAZIONE GEOLOGICA – INDICAZIONE DEL GEOLOGO.

ANAC DELIBERA 2016

Nell’ambito di valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, appare legittima la scelta operata dalla stazione appaltante che nell’attribuzione di punteggio alle offerte tecniche per distinti sub-criteri, valuti eventuali interventi/prestazioni migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara.

Con riferimento al progetto esecutivo che prevede almeno le medesime relazione specialistiche contenute nel progetto definitivo, deve ricomprendersi anche la relazione geologica e la mancata indicazione della figura professionale del geologo tra i soggetti incaricati della progettazione determina l’incompletezza dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A– Procedura aperta per l’affidamento di lavori di restauro e consolidamento della Torre delle Nazioni e progettazione esecutiva del restauro della Sala Dorica. Importo a base di gara euro: 6.441.509,40. S.A.: Mostra D’Oltremare S.p.A.

CATEGORIE SPECIALIZZATE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Nelle categorie cd. altamente specializzate di cui all’articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999, che sono di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell’appalto, come nel caso di specie, interviene la disposizione di cui all’articolo 37, comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006, secondo la quale le stesse non possono essere affidate in subappalto e l’impresa non in possesso di specifica qualificazione, deve costituire una associazione temporanea di tipo verticale. Le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.a.s. – ristrutturazione stabile di via partigiani d’Italia per nuova sede Comando di Polizia locale. S.A. Comune di D.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - REVISIONE PREZZI

Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.


MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...