Art. 2 Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione

1. L'elenco é unico ed é articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'art. 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto art. 1.

2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

comma così sostituito dal d.p.c.m. 24-11-2016 in vigore dal 15-2-2017

3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa é disposta.
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