Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

a) abrogato

b) abrogato

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) abrogato

f) abrogato

g) abrogato

h) abrogato

i) abrogato

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;

l) abrogato

l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

m) abrogato

n) abrogato

n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;

n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;

o) abrogato

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) abrogato

q-bis) abrogato

r) abrogato

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) abrogato

u) abrogato

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter) abrogato

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) abrogato

aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della sua firma elettronica;

bb) abrogato

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi;

ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.
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Giurisprudenza e Prassi

DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO - DEFINIZIONE

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2016

Il paragrafo 7.1.2. del disciplinare di gara prescriveva ai concorrenti di redigere e rendere le relazioni A), B) e C) componenti l’offerta “su supporto informatizzato… per favorire l’esame da parte della Commissione giudicatrice”.

L’offerta della controinteressata, come si ricava dai verbali della commissione, è stata presentata su di un supporto cd-rom contenente le scansioni in formato .pdf degli originali cartacei – timbrati e sottoscritti manualmente – delle tre relazioni richieste ai concorrenti. Si tratta, in buona sostanza, della riproduzione in formato digitale e su disco di memoria di documenti cartacei, rispondente appieno alla definizione di “documento informatico” quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 co. 1 lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005), formato nel rispetto delle regole tecniche dettate in materia dall’art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (“Il documento informatico è formato mediante […] acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico”): esso ha, pertanto, la stessa efficacia probatoria degli originali da cui è tratto se la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, secondo un meccanismo analogo a quello disciplinato dall’art. 2719 c.c. e che opera indipendentemente dall’apposizione sul documento della firma digitale o elettronica.

Soprattutto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non è l’apposizione della firma digitale o elettronica ad attribuire alle copie informatiche di documenti analogici la capacità di sostituire a ogni effetto di legge gli originali, ai sensi dell’art. 22 co. 4 del citato D.Lgs. n. 82/2005, quanto la loro produzione con sistemi idonei a garantire l’identità della copia all’originale e l’inalterabilità del documento (sono i processi e gli strumenti utilizzati per formare la copia ad assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui deriva: art. 4 D.P.C.M. 13 novembre 2014). E, nella specie, l’idoneità del sistema utilizzato – creazione di files in formato .pdf delle immagini scansionate dell’originale – non è oggetto di contestazioni ad opera della ricorrente, le cui censure vertono unicamente, lo si ripete, sul diverso profilo dell’assenza della sottoscrizione informatica.