Art. 26. Verifica preventiva della progettazione

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; modificata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 26 (Verifica preventiva della progettazione), è attuativo del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, prevedendo che la stazione a...

Commento

L'articolo 26, in linea con quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la stazione appaltante, nei contratti rela...
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Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - NECESSARIA PER PORRE IL PROGETTO A BASE DI GARA (26)

ANAC DELIBERA 2023

Permane l'inadempimento rilevato in sede di verifica progettuale che attiene alla non completezza ed esaustività del progetto definitivo, peraltro posto a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato, evenienza che, come più volte rilevato da questa Autorità, esaspera il rischio di contenziosi e onerose varianti nella fase esecutiva del contratto, con ritardi nell'esecuzione delle opere.

I chiarimenti del RUP non si ritengono dirimenti. Conseguentemente la validazione che certamente, come rilevato dal RUP nella propria nota di controdeduzioni, è un atto dovuto, obbligatorio per qualsivoglia progetto nel caso in esame si ritiene che non avrebbe potuto attestare che il progetto può essere posto a base di gara considerato che lo stesso risulta non adeguatamente definito in tutti i suoi aspetti come richiesto dalle norme.

Si conferma pertanto il non adeguato adempimento all'art. 26 comma 8 del d.lgs 50/16 relativamente alla avvenuta validazione del progetto in carenza dei presupposti di legge.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - VA VALUTATA ANCHE L'ADEGUATEZZA DEI PREZZI APPLICATI AI VALORI DI MERCATO (23 - 26)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 30 d. lgs 50/2016 – in continuità con il previgente codice dei contratti pubblici – ha sancito il principio secondo cui: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

L’art. 95, comma 1, del medesimo codice, inoltre, ha fissato il principio di effettività del confronto concorrenziale, sancendo che “i criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva”.

Nel caso dell’affidamento di lavori, allo scopo di assicurare il rispetto dei sopra menzionati principi, il legislatore ha inteso individuare uno standard certo ai quali i prezzi a base d’asta devono agganciarsi.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, 3° e 4° periodo, del codice, infatti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

Pertanto, l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.

E’ evidente che la disposizione in parola assume tra le proprie finalità anche quella di regolare il mercato delle opere pubbliche e prevenirne distorsioni, atteso che l’impiego di parametri eccessivamente bassi e comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore relativo d’impresa, è potenzialmente in grado di alterare i meccanismi della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità.

In ragione di ciò, in applicazione del citato art. 23, comma 16, del codice, non solo le Regioni sono obbligate ad aggiornare annualmente i prezzi, intervenendo sui relativi prezzari regionali, ma le stesse stazioni appaltanti devono accertare l’adeguatezza e l’effettiva rispondenza di quelli applicati ai reali valori del mercato di riferimento.

La sussistenza dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti trova conferma nell’art. 26, comma 4, del codice, ai sensi del quale, conclusa la progettazione, l’Amministrazione, in fase di validazione del progetto, è tenuta a un’ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima dell’avvio della gara, accertandone la regolarità anche per i profili della “coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti” e della “adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati” (26, comma 4, lett. b e lett. h, d. lgs. 50/2016).

La portata dell’obbligo sancito dall’art. 23, comma 16, d. lgs 50/2016 dev’essere quindi interpretata in senso sostanziale, in ossequio ai principi di cui ai principi di cui all’art. 30 del medesimo Codice, nonché di quelli fondamentali anche di rango costituzionale ed europeo ad esso sottesi, per i quali le committenti sono obbligate ad effettuare una revisione dei prezzari disponibili - e, conseguentemente, dei progetti - ogniqualvolta sia riscontrabile una loro non aderenza al dato reale.

Il regime ordinario sopra descritto è stato integrato con le disposizioni di legge a carattere eccezionale di cui al menzionato D.L. 50 del 2022, convertito dalla L. n. 91 del 2022, volte a fare fronte agli eventi eccezionali che, a partire da febbraio 2022, hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale dal quale è derivato un incontrollato aumento di prezzi dei materiali da costruzione e dei relativi supporti energetici (cd. “caro materiali”).

Il legislatore, da un lato, ha inteso obbligare le principali Stazioni Appaltanti ad adottare con urgenza i nuovi prezzari 2022, dall’altro, ne ha previsto l’applicazione anche retroattiva relativamente alle lavorazioni in corso ed eseguite nell’anno 2022.

Il menzionato art. 23, al comma 2, dispone per l’appunto che:

“… Fermo quanto previsto dal citato art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.L. n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma. …”.

Nel caso di specie, la Stazione Appaltante non si è premurata di indagare né “la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti”, né “l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta”, né, tanto meno, “l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”, come richiesto dall’art. 26, comma 4, lett. b), c) e h), d. lgs 50/2016.

RUP - NON PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO (26.6)

ANAC DELIBERA 2023

Prioritariamente si osserva che il progetto dei lavori in esame è stato redatto dal medesimo RUP dei lavori che ha proceduto ad effettuarne la validazione a seguito della verifica eseguita dall'ing. [omissis] nella sua qualità di "supporto al RUP". Tale circostanza si pone in contrasto con l'art. 26 del vigente Codice dei contratti.

Si rileva infatti che ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) "per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento..." ", ed altresì al successivo comma 7 è specificato che "lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione".

Dalla lettura congiunta delle sopra richiamate disposizioni normative discende che, per lavori di importo inferiore ad un milione di euro, posto che l'attività di verifica deve essere effettuata dal RUP, lo stesso non può assumere il ruolo di progettista; in tale circostanza, infatti, il verificatore/ RUP si ritroverebbe a verificare il progetto da egli stesso redatto, così snaturando la ratio stessa dell'istituto della verifica che pone in capo ad un soggetto terzo il compito di valutare l'esaustività e l'adeguatezza del progetto redatto con riferimento agli aspetti indicati al comma 4 del medesimo articolo 26.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ – VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE – MOTIVO DI ESCLUSIONE (80.5.D)

ANAC DELIBERA 2019

L’attività di verifica preventiva del progetto può riferirsi anche alla sola verifica del progetto preliminare e il suo svolgimento è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di direzione dei lavori. Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da … S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio tecnico di direttore dei lavori per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature e attrezzature sulla base di un progetto preliminare - Importo a base di gara: euro 307.916,39 – S.A.: A.S.L. di Pescara

OMESSA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA – ESCLUSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (95.10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

La funzione della commissione di una gara di appalto si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di aggiudicazione. Pertanto, nel periodo precedente, non può negarsi il potere della predetta commissione di gara di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 136/2018; n. 2273/2014)

L’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 (come sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dispone che "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Alla luce di tale previsione vigente ratione temporis i costi della manodopera costituiscono una componente fondamentale dell'offerta economica, la cui essenzialità è spiegata dalla stessa norma con la necessità di consentire alla stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, di accertare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 (T.A.R. Lazio, Latina, n. 86/2018). Va anche rilevato che l'omessa indicazione dei costi della manodopera non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone di per sé in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge che impongono di approntare misure e risorse congrue per garantire loro una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato ex art. 36 della Costituzione. Oltre a contravvenire all’espresso obbligo di legge, detta omissione introduce un elemento di incertezza nel prezzo offerto non consentendo alla stazione appaltante di accertare la serietà della proposta (in comparazione a tutte le altre) e di verificare la compatibilità della stessa con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4384/2017). In presenza di un preciso e ineludibile obbligo legale in sede di predisposizione dell’offerta economica, quale è quello previsto dall’art. 95, comma 10, è quindi irrilevante che la lex specialis di gara e la relativa modulistica predisposta dalla stazione appaltante non prevedessero espressamente la dichiarazione separata di costi, discendendo detto obbligo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2358/2017 e n. 3079/2018; Sez. VI, n. 4384/2017), quindi il chiaro disposto normativo determina l’insussistenza di un affidamento meritevole di tutela.

Non è predicabile alcun obbligo per la stazione appaltante di consentire il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché è proprio questa disposizione che, nel consentire la regolarizzazione per sanare le mancanze, le incompletezze e le altre irregolarità essenziali degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui al successivo art. 85, esclude dalla sanatoria "quelle afferenti all'offerta economica" in cui, come si è visto, confluiscono i costi della manodopera (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1870/2018; T.A.R. Lazio, Roma, n. 6540/2018). Al riguardo, vi è anche da rilevare che tale approdo risulta conforme all’indirizzo ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815/2018 - in continuità con quanto già tratteggiato dall’Adunanza Plenaria n. 19/2016 - secondo cui, per le gare indette successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10, atteso che il nuovo Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo e non ammette comunque, in via generale, che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica. Ciò, in quanto il rimedio del soccorso istruttorio - istituto che, come noto, corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali - non può in alcun modo contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un operatore (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI – VARIANTI - VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

ANAC DELIBERA 2017

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM.

Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

La validazione si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall’A per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia – Importo a base di gara: euro 13.718.227,72 - S.A. Ente Autonomo Fiere di Foggia

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 31/01/2017 - VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE

- NON E' SPECIFICATO COSA E' PREVISTO PER GLI ENTI APPALTANTI CHE NON ESEGUONO LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/06/2023 - VERIFICA PROGETTAZIONE IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00

<p>Nonostante il disposto dell&#39;art- 26 comma 6 lett. d del Codice- che prevede che la verifica entro il milione di euro venga eseguita dal RUP- si ritiene possibile conferire incarico esterno a soggetto munito dei requisiti di cui alle lettere a e b, come anche previsto dalle linee guida Anac per gli importi fino alla soglia comunitaria. Si chiede se è corretta detta interpretazione della normativa e se sia corretto ritenere necessaria la certificazione di qualità, considerata l&#39;abrogazione dell&#39;art. 48 comma2 del DPR n.207/2010.</p>


QUESITO del 18/04/2023 - VERIFICA E VALIDAZIONE

<p>chiedo cortesemente un chiarimento specifico su D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 7. &quot;Lo svolgimento dell&#39;attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell&#39;attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.&quot; Che cosa si intende &quot;per il medesimo progetto&quot;? Si intende che lo stesso livello di progettazione? Caso: i tecnici dell&#39;ufficio tecnico del comune hanno redatto il progetto di fattibilità per lavori da realizzare con un finanziamento PNRR. Successivamente il progetto esecutivo per gli stessi lavori è stato affidato a progettisti esterni alla stazione appaltante. L&#39;importo è inferiore a € 1.000.000,00. Il RUP vuole dotarsi di una struttura a suo supporto per la Verifica preventiva del progetto esecutivo (redatto esternamente) ai sensi dell&#39;art. 31 comma 9 del codice. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 26 comma 7, i tecnici interni che hanno precedentemente elaborato il progetto di fattibilità per gli stessi lavori possono verificare il progetto esecutivo con importo inferiore a 1.000.000 eseguito da tecnici esterni? E in generale, quando i tecnici interni non possono occuparsi della verifica?</p>


QUESITO del 21/03/2023 - VERIFICA PROGETTO

L'amministrazione ha in corso di esecuzione un appalto. Il Capitolato prevede come opzione il completamento delle partizioni interne del primo piano di un edificio in corso di realizzazione con l'appalto. Nel procedere ad affidare l'esecuzione dell'opzione all'appaltatore occorre che il progetto relativo al completamento del piano dell'edificio sia sottoposto a verifica ex art. 26 Dlgs 50/2016? o non è richiesto per il caso specifico?


QUESITO del 11/03/2023 - VALIDAZIONE VA APPROVATA CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

<p>L&#39;art. 26 comma 8 prevede che &quot;La validazione del progetto posto a base di gara è l&#39;atto formale che riporta gli esiti della verifica.&quot; L&#39;art. 48 comma 1 del D.L. 77/2021: &quot;E&#39; nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d&#39;opera, fermo restando quanto previsto dall&#39;articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. QUESITO: La validazione sottoscritta da RUP deve essere adottata con provvedimento amministrativo in genere? e per il PNRR? Esistono riferimenti, circolari, giurisprudenza di supporto? In genere da un confronto con colleghi, la validazione è un documento firmato digitalmente dal RUP. Ringrazio</p>


QUESITO del 20/09/2022 - REVISIONE PREZZI EX ART. 26 DEL 50/2022

in caso di concessione di progettazione e costruzione di opere ferroviarie e/o metropolitane, ai fini della revisione prezzi, si può assimilare la revisione alla revisione forfettaria che è concessa ai contraenti generali di RFI?


QUESITO del 16/09/2022 - RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU PARERE AL QUESITO N.1486 DEL 01/09/2022

Con riferimento alla risposta fornita riportata in calce, si chiede al fine dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, rispetto a quale DATA deve valutarsi la conclusione dell'intervento: data di entrata in vigore del decreto o data di pubblicazione del prezzario. Poichè nel caso specifico alla data di entrata in vigore del Decreto i lavori non erano stati ancora conclusi e come indicato è stato emesso a fine maggio anche certificato di pagamento straordinario riferito al 1 SAL emesso in data antecedente alla data di pubblicazione del decreto. Con riferimento alla risposta fornita si evince che il caso in specie non è soggetto all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 seppur i lavori sono terminati ad inizio giugno con emissione di certificato di regolare esecuzione. In tal caso si chiede il procedimento da seguire per il recupero dell'importo riconosciuto nella misura del 20% delle risultanze del prezzario aggiornato alla data del 31 dicembre 2021? risposta RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, è applicabile agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Pertanto, nel caso di specie, qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione non potrà riconoscersi l'adeguamento prezzi di cui al suddetto disposto normativo; nel caso contrario, sarà opportuno procedere, prima della relativa approvazione, al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell'operatore economico tramite l'emissione di un ulteriore SAL straordinario.


QUESITO del 02/09/2022 - INTERPRETAZIONE ORIGINALE CALCOLO INCREMENTO SOMME DELL’ART. 26 DEL DL 50/2022, CONVERTITO IN LEGGE 15/07/2022 N. 91.

Il caso particolare da cui nasce l’esigenza di avere opportuni chiarimenti, è un appalto integrato, il cui bando è stato pubblicato nel settembre 2013 e quindi per il quale vige il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010. Il contratto è stato affidato con il prezzario regionale anno 2011, nel rispetto di quanto prevedeva proprio il prezzario 2013 (Regione Calabria), che nelle sue premesse escludeva l’applicazione del nuovo listino per tutte quelle opere la cui progettazione risultava già in precedenza (alla nuova pubblicazione) avviata ed inclusa nelle programmazioni approvate dalle stazioni appaltanti. I lavori (e i servizi di progettazione esecutiva)sono stati contrattualizzati nel luglio 2015 e poi effettivamente iniziati nel luglio 2016, il cui avvio è stato formalizzato attraverso alcune consegne parziali l’ultima delle quali è stata effettuata nel luglio 2017. Per una serie di inconvenienti (anche alluvioni) e ritardi susseguitesi nel tempo, ad oggi i lavori sono avanzati di circa il 75% e la loro ultimazione è prevedibile per fine 2023 (trattasi comunque di un’opera complessa, distribuita su una lunghezza di circa 6 Km, che presenta una serie di difficoltà legate al fatto che la costruzione ricade quasi interamente nell’alveo di un torrente). Alla data del 01/01/2022 l’importo dei lavori, riferiti al contratto originario (circa 44M€), ancora da realizzare ammontava a circa 14.500.000 €. Ritornando alla norma della quale si chiede interpretazione, l’art. 26 c.1 sembra riferirsi a periodi temporali ricadenti dall’anno 2021 in avanti e non anche retroattivamente a tale anno. In carenza di espressa indicazione su quale data fissare per l’inizio del calcolo di aggiornamento dei prezzi, una prima ipotesi potrebbe essere che le maggiorazioni da corrispondere si debbano circoscrivere all’importo differenziale fra i prezzi rilevati nel 2021 e quelli pubblicati dalla Regione Calabria nel 2022. La questione diviene più dubbia, laddove si legge che “il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del codice dei contratti pubblici”, e ciò perché ad oggi gli unici aumenti rilevati dagli appositi decreti (previsti dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006) riguardano solo i prezzi fino al 31.12.2021 e quindi questo non può influenzare il calcolo del ristoro da liquidare. Rimane dunque un residuo dubbio che il ricalcolo debba avviarsi a partire dall’anno su cui è basato l’elenco prezzi di appalto, cioè dal 2011, come peraltro fermamente sostenuto dall’esecutore dei lavori. Una prima stima condotta con tale ultimo criterio, comporterebbe una maggiorazione degli importi residui da liquidare di circa il 100%, e ciò sembrerebbe spropositato e distante dalla ratio della legge, che dovrebbe essere quella di compensare in parte le imprese dalla consistente inflazione a cui sono stati sottoposti i prezzi di alcuni materiali da costruzione, limitatamente all’ultimo anno. In tal senso si chiede con cortese ma estrema urgenza, una interpretazione della normativa. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.


QUESITO del 01/09/2022 - APPLICAZIONE D.L. 17/05/2022, N. 50, ART. 26 COMMA 3

In riferimento a quanto indicato dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, si chiede gentilmente, come applicare quanto indicato nel secondo periodo del comma 3 relativo al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 atteso che il prezzario della Regione di riferimento annualità 2022 è stato pubblicato ad inizio luglio 2022 in una data successiva alla chiusura dei lavori avvenuta il 06 giugno 2022 e non è previsto, per ovvi motivi, successivo stato di avanzamento necessario per il conguaglio degli importi? Nello specifico, nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nell'anno 2019, è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021. Ad inizio aprile 2022 è stato emesso certificato di pagamento n.01 rispetto al quale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. citato è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% delle risultanze del prezzario Regione Campania aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori a mezzo di certificato di pagamento straordinario emesso a fine maggio; In data 6 giugno 2022 è stato emesso stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori.


QUESITO del 08/07/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART 26 D.L. 50/2022.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/22, si chiede quanto segue. 1) Se il pagamento degli importi spettanti debba essere fatto esclusivamente a favore dell'appaltatore, anche in presenza di lavorazioni eseguite dal subappaltatore e per le quali, nell'ambito degli ordinari SAL di contratto, si è proceduto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 c.13 del D.Lgs 50/2016, oppure se si debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. 2) Se il diritto ai maggiori compensi sussista anche per lavorazioni eseguite entro i 365 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta, oppure se si debba applicare, come regola generale, quanto previsto sia nella Circolare MIMS 25/11/21 (caro materiali I semestre 2021) che al comma 5 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (obbligo clausole di revisione dei prezzi) per cui "Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta". 3) Nel caso di prezzi contrattuali derivanti da analisi del prezzo contenenti sia prezzi elementari desunti dal prezzario regionale che da listini dei produttori, si chiede se sia corretto procedere all'aggiornamento del relativo prezzo attualizzando il valore di listino nella relativa analisi.


QUESITO del 08/07/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI PUBBLICI

A seguito della entrata in vigore delle recenti disposizioni relative alla compensazione dei prezzi nei lavori pubblici ed in particolare con riferimento all'art.26 Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, questo ufficio richiede se per un appalto affidato tramite procedura negoziata previa indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare effettuato sulla base dei seguenti riferimenti temporali: Pubblicazione avviso indagine di mercato in data 08/10/2021 Termine finale di presentazione manifestazione di interesse da parte degli operatori economici: 25/10/2021 Data di invio lettera di invito a presentare offerta : 18/01/2022 Termine finale di presentazione offerte: 07/02/2022 e che non contiene nei documenti di gara clausole di revisione prezzi, trovi applicazione l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, o altra norma che preveda meccanismi di compensazione dei prezzi.


QUESITO del 01/07/2022 - CONTABILIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI D.L. 50/22 COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSI

L’Art.26 del D.L.50/22 nel disciplinare un sistema di adeguamento dei prezzi tralascia di indicare qualsiasi modalità di contabilizzazione degli aumenti. Nello specifico l’unico metodo che può essere adottato è quello della suddivisione contabile di cui all’art 14. (I documenti contabili) c.7 del D.M. 49/18 “7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.” Ovvero servirebbero due contabilità, la prima riferita ai prezzi contrattuali e l’altra effettuata con prezzi aggiornati decurtando il relativo sal dell’importo del primo. Di conseguenza andrebbero emessi due certificati: uno in base ai prezzi contrattuali e l’altro per la compensazione spettante. Questo è l’unico metodo che consente un adeguato controllo della spesa ovvero per effettuare una corretta contabilità visto che alcuni prezziari (Regione Marche) presentano costi per la sicurezza, da non porsi a ribasso, inclusi in dette voci di costo.


QUESITO del 29/06/2022 - DL 17 MAGGIO 2022 N.50 (C.D. DL "AIUTI")

Buongiorno, alla luce del DL 17 maggio 2022 n.50 (c.d. DL "Aiuti") ,come si aggiornano i prezzi che non sono presenti nel prezzario regionale (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo, ecc.) ? Si ringrazia per la collaborazione comune di Monticello Conte Otto ufficio tecnico LL.PP. geom. Lucio M. Dalla Valle


QUESITO del 28/06/2022 - RAPPORTO FRA COMPENSAZIONI E VARIANTI

Il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 stabilisce che per la compensazione vengano utilizzati i fondi: a- Fino al 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento b- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante c- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti d- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione Le somme identificate al punto b impongono una riflessione in merito all’impossibilità di utilizzarle per le redazione di varianti di cui all’art.149 del Dlgs 50/16, per i beni culturali, oltre alle modifiche contrattuali di cui all’art 106 c.2. Ciò potrebbe compromettere la corretta esecuzione delle opere. Art. 149. (Varianti) 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Di ciò si chiede conferma


QUESITO del 23/06/2022 - CONTABILIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI D.L. 50/22

L’Art.26 del D.L.50/22 nel disciplinare un sistema di adeguamento dei prezzi tralascia di indicare qualsiasi modalità di contabilizzazione degli aumenti. Nello specifico l’unico metodo che può essere adottato è quello della suddivisione contabile di cui all’art 14. (I documenti contabili) c.7 del D.M. 49/18 “7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.” Ovvero servirebbero due contabilità, la prima riferita ai prezzi contrattuali e l’altra effettuata con prezzi aggiornati decurtando il relativo sal dell’importo del primo. Di conseguenza andrebbero emessi due certificati: uno in base ai prezzi contrattuali e l’altro per la compensazione spettante.


QUESITO del 23/06/2022 - DL50/2022-ART. 26-CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL FONDO

Il comma 4, lettera b), dell’art. 26 del DL 50/2022 prevede che entro il 31 agosto 2022 debbano essere effettuate le richieste di accesso al fondo relativamente ai SAL concernenti lavorazioni eseguite/contabilizzate dal 1° gennaio al 31 luglio 2022. La norma fa riferimento sia ai SAL sia al momento di esecuzione/contabilizzazione delle lavorazioni. Si chiede come occorre comportarci se una lavorazione eseguita e contabilizzata nei primi 7 mesi del 2022 rientrerà in un SAL che sarà maturato successivamente al 31 di luglio (in quanto per emettere un SAL è necessario raggiungere un determinato importo). A quale finestra di accesso al Fondo si dovrà fare riferimento? E’ necessario, ma non sembra previsto dalla norma, emettere comunque un SAL straordinario, a prescindere dall’importo e in deroga alle previsioni contrattuali, entro il 31 luglio? Analogo problema ci sarà per lavorazioni eseguite tra agosto e dicembre e che saranno comprese in SAL del 2023. Grazie


QUESITO del 15/06/2022 - DL N. 50 DEL 17.05.2022 - ART 26 - APPLICABILITÀ IVA

L’art 26 del DL n. 50 del 17.05.2022 prevede che all’appaltatore sia riconosciuto un maggiore importo derivante dall’utilizzo dei prezzari aggiornato, al netto del ribasso e nella misura del 90 %, relativamente a prestazioni già eseguite e nei limiti delle risorse disponibili o che saranno erogate dal fondo. Considerando che anche tale norma non sembrerebbe instaurare un rapporto di natura sinallagmatica e che il fondo in questione è lo stesso di quello previsto per la compensazione del 2021, si chiede se anche i maggiori importi da riconoscere ai sensi del suddetto art. 26 siano esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA analogamente a quanto previsto per gli importi riconosciuti a compensazione per le lavorazioni eseguite nel 2021 ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73 del 25 maggio 2021 (in ottemperanza all’interpello n. 956-83/2022 all’Agenzia delle Entrate). Grazie


QUESITO del 23/05/2022 - DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 - DECRETO AIUTI

Il Decreto in oggetto prevede una forma di compensazione prezzi in deroga nelle more dell'aggiornamento prezzi regionale. La totalità dei nostri progetti non usa solo il prezziario regionale, in quanto molte lavorazioni non erano rinvenibili in esso per cui c'era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base di indagini di mercato. La compensazione del Decreto Aiuti prevede di agire solo sui prezzi del prezziario regionale, lasciando invece inalterati gli altri? Nel caso dovessi aggiornare gli altri quel sarebbe la strada? Grazie


QUESITO del 09/03/2021 - VERIFICA DI UN PROGETTO E GIOVANE PROFESSIONISTA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO

In una gara per l'affidamento del servizio di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016, della progettazione di un intervento, in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è necessario prevedere la presenza di almeno un giovane professionista come in una gara per l'affidamento della progettazione?


QUESITO del 29/01/2021 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

<p> </p><p>Si chiede parere espresso se la documentazione deve essere sottoposta alla “Verifica preventiva della progettazione” di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 pur essendo l’appalto di Servizio e no di lavori come previsto nel suddetto articolo.</p>


QUESITO del 27/04/2020 - VERIFICA PROGETTAZIONE E INCARICO RUP

Un Comune di piccole dimensioni il cui ufficio tecnico è costituito da un unico tecnico (geometra) che svolge le funzioni di RUP, deve appaltare per conto di questo Ente un opera di circa 3,2 milioni di euro. Quesito 1: il tecnico comunale con pluriennale esperienza può svolgere le funzioni di RUP? Quesito 2: nel caso specifico il RUP può effettuare le attività di verifica del progetto (progettazione esterna) seppure l'importo dei lavori è superiore al milione di euro?


QUESITO del 13/11/2018 - VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS 50/2016 E S.M.I. (COD. QUESITO 405) (26.6.D - 26.7)

Vorrei porre 2 quesiti relativi alla validazione. 1) Qualora il RUP coincida con il progettista e il Direttore dei Lavori (importo lavori inferiore ai 40.000,00 euro) bisogna procedere comunque alla validazione del progetto? Se si, in quali modalità visto che il soggetto è sempre lo stesso (controllato e controllore)? 2) Se nei lavori pubblici il progetto viene redatto all'interno della stazione appaltante e il RUP e il progettista non coincidono, l'attività di validazione va svolta sempre e comunque? Se si, va condotta in modo uguale allo svolgimento di una progettazione esterna o ci sono delle semplificazioni?


QUESITO del 03/09/2018 - ESATTA INTERPRETAZIONE DEL COMMA 6 LETT. C DELL'ART. 26 DEL D.LGVO N°50/2016 (COD. QUESITO 234) (26.6.C)

Dovendo questo Comune effettuare una serie di verifiche di importo superiore ad 1.000.000 di euro, si chiede quali sono i requisiti che il comune verificatore deve possedere? e più precisamente che cosa vuol dire "Possedere un sistema interno di controllo di qualità". Infine un comune che possiede tale requisito può effettuare la sua attività di verifica per conto di un altro comune, considerato che il sistema di qualità è interno e che la certificazione ISO 9001 riguarda la qualità ,l'organizzazione etc. dello specifico comune e non di un altro Comune con caratteristiche organizzative diverse?.


QUESITO del 12/04/2018 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - VERIFICA (COD. QUESITO 277) (23 - 26.9)

Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica va fatta la verifica preventiva?


QUESITO del 29/01/2018 - VERIFICA PROGETTO (COD. QUESITO 180) (26.6)

Questo Consorzio, in data 29/12/2017, ha redatto il progetto esecutivo “xxx” dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00, quale 5° lotto degli “xxx”, la cui progettazione definitiva è stata redatta in data 30 aprile 2015. La verifica dei progetti esecutivi effettuata sui 4 lotti funzionali precedenti, di importo inferiore ai 5.000.000,00 di euro ciascuno, trattandosi di lavori “ a rete” è stata effettuata all’interno della S.A. dal RUP (non progettista)ai sensi del art.47, comma 2 del DPR 207/2010. Si chiede: - Per il progetto esecutivo del sopra citato 5° lotto di importo lavori di circa 2.700.000,00, configurandosi per esso sempre lavori a “rete” , ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se la verifica può ancora essere effettuata dal RUP non progettista all’interno della S.A.


QUESITO del 23/10/2017 - SI APPLICANO AI SERVIZI LE NORME SULLA VERIFICA/VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER LAVORI? (COD. QUESITO 56) (26 - 31.3 - 23.14)

Quesito: può considerarsi valido un progetto per servizi sottoscritto da 7 progettisti sui 9 nominati nel decreto di costituzione del gruppo di progettazione? Quali norme disciplinano il funzionamento del gruppo di progettazione nel caso di servizi e forniture se nell’atto di nomina nulla viene disciplinato al riguardo? Le regole poste dal codice sull’attività di verifica/validazione del progetto per lavori sono applicabili ai servizi e forniture? L’approvazione del progetto sana ogni anomalia rilevabile ictu oculi del progetto stesso? Caso pratico: con decreto n.24/2015 veniva nominato un gruppo di lavoro tecnico per la stesura dei capitolati di gara del servizio “Centro Unico di Prenotazione” regionale composto di 10 esperti appartenenti alle strutture della giunta e del servizio sanitario regionale. Con successivo decreto n.37 del 2017 veniva modificato il gruppo di lavoro tecnico sostituendo un esperto con un altro e diminuendo il gruppo a 9 esperti. Con apposita nota una esperta del gruppo rilevava di non aver potuto mai partecipare ai lavori del gruppo nominato per cui evidenziava l’impossibilità di sottoscrivere la documentazione prodotta dal gruppo tecnico. Con DGR n.988/2017 la Giunta regionale incaricava l’Azienda Unica Sanitaria Regionale (ASUR) di approvare gli elaborati progettuali e di curare la fasi per la realizzazione del progetto (esclusa la fase dell’affidamento rimandata alla SUAM). L’ASUR con successiva determina n. 575/2017 approvava il progetto, trasmettendolo alla SUAM per l’espletamento della gara e nominava il RUP. La SUAM esaminati gli elaborati progettuali rilevava nell’ultimo foglio con le firme dei progettisti la firma di 7 progettisti sugli 8 rimasti e a fianco del nominativo del progettista non firmatario il rinvio ad un verbale del gruppo di progettazione del 7 giugno 2017. Acquisito quest’ultimo allo stesso è risultato allegato un elenco di 21 richieste di integrazione/modifica al lotto 2 del progetto, redatte dal membro del gruppo non firmatario del progetto approvato dall’ASUR. Nulla agli atti è riportato circa le controdeduzioni ai rilievi del progettista non firmatario. Il gruppo di progettazione e di conseguenza gli elaborati progettuali prodotti possono considerarsi validi e quindi appaltabili?


LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...