Art. 148. Affidamento dei contratti

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.

Relazione

L'articolo 148 (Affidamento dei contratti) prevede una disciplina speciale ratione materiae in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato ri...

Commento

L'articolo 148 detta una disciplina speciale ratione materiae in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato rispetto ad altre categorie di o...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

APPALTI BENI CULTURALI - NECESSARIA ESATTA INDICAZIONE DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE DI QUALIFICAZIONE NEGLI ATTI DI GARA (148.2)

ANAC DELIBERA 2021

Nello speciale regime di qualificazione e di esecuzione degli appalti nel settore dei beni culturali, il cd. divieto di assorbenza delle categorie dettato nell'art. 148, comma 2, del Codice impone alle stazioni appaltanti, da un lato, di indicare negli atti di gara tutte le lavorazioni specialistiche di cui si compone l'intervento, indipendentemente dalla loro incidenza percentuale sul valore complessivo dell'appalto, dall'altro, non consente all' aggiudicatario qualificato nella categoria prevalente OG2 di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche riconducibili nella categoria OS2-A, laddove sia privo di tale qualificazione ovvero dei requisiti semplificati di cui all'art. 12 del D.M. 154/2017 (in caso di lavori inferiori all'importo di € 150.000). L'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 impone alle stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara tutte le lavorazioni specialistiche di cui si compone l'intervento, indipendentemente dalla loro incidenza percentuale sul valore complessivo dell'appalto. Pertanto, nel caso di specie, appare conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante, nella parte in cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio degli atti di gara per mancata richiesta del possesso della categoria specialistica OS2-A.


BENI CULTURALI - REQUISITI (146.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Nel settore dei beni culturali, ai sensi degli artt. 146 comma 2 e 148 commi 1 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, nonché alla luce del comunicato Anac n. 58 del 2010 e della giurisprudenza, ciò che rileva è il soggetto che abbia materialmente eseguito il lavoro di restauro, e che nella fattispecie dalla documentazione in atti emergeva che i lavori indicati come requisito esperenziale della cooptata erano stati eseguiti personalmente dai due soci, uno in qualità di direttore tecnico, l’altro in qualità di capo cantiere e restauratore. L’assunto del primo giudice, fondato sulla specialità dei lavori di che trattasi, è corretto. Il comma 2 dell’art. 146 del d.lgs. 50/2016, stabilisce, in ordine alle qualificazioni per gli appalti nel settore dei beni culturali, dispone che “I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti”. A sua volta, il successivo art. 148, al comma 4, relativo ai lavori delineati al comma 1 (contenente la regola tendenziale secondo cui i “lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini” non devono essere “assorbiti” dalla prevalenza quantitativa di altre prestazioni), collega i requisiti di qualificazione ai “soggetti esecutori” (“I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo”). Le predette disposizioni autorizzano la conclusione in ordine alla rilevanza delle specifiche professionalità degli operatori propriamente intesi, quale riflesso delle peculiari caratteristiche dell’intervento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/06/2022 - INTERPRETAZIONE ART. 148, C. 6, SECONDO PERIODO, D.LGS. N. 50/2016

L’art. 148, c. 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, in riferimento agli interventi rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Beni Culturali, specifica che “per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro”. A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che l’implicito obbligo del ricorso all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di procedura di gara di importo superiore a detta soglia, alternativamente: - sussiste per la totalità dei lavori da eseguire su immobili/aree tutelati/e ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dalle categorie dei lavori ex Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, dalla tipologia delle lavorazioni prevalenti; - sussiste unicamente per lavori di importo complessivo superiore ad € 500.000,00 con categoria prevalente OG2, OS2-A od OS2-B; - sussiste, a prescindere dall’ammontare totale dei lavori, unicamente qualora l’importo delle lavorazioni ricadenti nelle categorie OG2 e/o OS2-A e/o OS2-B sia complessivamente superiore ad € 500.000,00. RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.


QUESITO del 06/04/2022 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI SU BENI CULTURALI DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000,00 EURO.

Si chiede di conoscere se, alla luce dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sia consentito l’appalto di lavori su beni culturali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo III del D.Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 500.000,00 euro, ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indifferentemente col criterio del minor prezzo o quello del migliore rapporto qualità-prezzo, a scelta della stazione appaltante.


QUESITO del 08/08/2020 - CHIARIMENTI UTILI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 148, COMMA 6, DEL CODICE

Una stazione appaltante deve appaltare lavori per un importo a base d’asta pari ad euro 665.000,00. Le categorie oggetto di appalto sono la OG2 (prevalente) per un importo pari ad € 208.881,50 e la OS21 (scorporabile) per un importo pari ad € 187.743,00. Gli oneri della sicurezza ammontano ad € 268.375,50. Considerato che l’art. 148, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti nel settore dei beni culturali, in deroga al disposto di cui all'art. 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00, al fine di determinare in maniera corretta il criterio di aggiudicazione da applicare al caso concreto si chiede di sapere se: a) con il termine lavori si faccia riferimento al solo importo dei lavori appartenenti alle categorie rientranti nell’alveo dei beni culturali (e quindi nel caso di specie possa applicarsi il criterio del prezzo più basso) o se il termine lavori debba considerarsi riferito all’appalto nel suo complesso (con la conseguenza che nel caso di specie dovrebbe applicarsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); b) se considerato che il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) ha abrogato l’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 lett. c) relativo alla possibilità di affidare con il criterio del prezzo più basso i lavori di importo inferiore ad 1 milione ed ha aggiunto all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 il comma 9-bis il quale ha prescritto che “fatto salvo quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” si possa applicare il principio lex posterior derogat lex priori considerando quindi implicitamente abrogata l’art. 148, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (e conseguenzialmente potendo applicare il criterio del prezzo più basso al caso di specie); c) se pur a fronte delle suindicate modifiche normative per gli appalti nel settore dei beni culturali debba continuare a ritenersi applicabile l’art. 148, comma 6, considerando la stessa come normativa speciale (con il conseguente obbligo di applicare nel caso concreto di cui sopra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
CATEGORIE DI OPERE GENERALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. zzzz) del Codice: le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...