Art. 116. Elettricità

1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Relazione

L'articolo 116 (Elettricità), nel recepire quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o alla gestione di ...

Commento

L'articolo 116, nel recepire quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse des...
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Giurisprudenza e Prassi

ACQUISIZIONE CIG NEI SETTORI SPECIALI

ANAC COMUNICATO 2019

Oggetto: Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/11/2021 - APPLICAZIONE DISCIPLINA SETTORI SPECIALI - ART. 116 DEL CODICE APPALTI

AI fini della valutazione della regolarità di una procedura di appalto seguita da un beneficiario di un finanziamento pubblico (POR FESR 2014/2020) volto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, abbiamo necessità di avere il vostro parere in merito al seguente quesito di cui all’oggetto: Un appalto per la fornitura e posa in opera di lampade LED per la pubblica illuminazione (codice CPV 31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche) per un importo di euro 239.286,45 IVA esclusa, che rientra in un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione (riqualificazione energetica) realizzato da una società pubblica partecipata che ha la gestione del servizio di pubblica illuminazione, ai fini della scelta di procedura di gara può essere ascritto nel settore speciale ai sensi del comma 1 dell'Art. 116 del Codice Appalti, considerato che lo stesso articolo stabilisce che ”il capo si applica alle seguenti attività: la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;”?