Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; NB ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L. 161/2014 in vigore dal 25-11-2014, la presente lettera si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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Giurisprudenza e Prassi

RITARDATI PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI: SEMPRE DOVUTI INDIPENDENTEMENTE DALLA COSTITUZIONE IN MORA DELL'APPALTATORE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2024

Le sezioni unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092).

Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di ricorso, la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

Giusta il disposto dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., si attende, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue:

all’appalto di servizi stipulato dalla “S....” s.p.a. e dall’ “A......” in data 29 aprile 2005 si applica in ordine agli interessi moratori la disciplina di cui, ratione temporis, all’originario testo del d.lgs. n. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 231/2002 e segnatamente, ex art. 4, 1° co., d.lgs. cit., la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ed, ex art. 5, 1° co., d.lgs. cit., la facoltà di deroga convenzionale della medesima disciplina in relazione alla misura del saggio degli interessi. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

INTERESSI LEGALI DI MORA: Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; 
TASSO DI RIFERIMENTO: Il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; 
TRANSAZIONI COMMERCIALI: I contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;