Articolo 97 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.

2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.

4. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

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