ALLEGATO IV - TERMINI PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 35

1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

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