Articolo 85 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1. La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79, pubblicati conformemente all’allegato VIII.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, all’articolo 50, paragrafo 1, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 3, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 4, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inserita nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale in relazione all’attuazione, al monitoraggio e all’applicazione della presente direttiva, nonché sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per assistere nell’attuazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, o per far fronte alle difficoltà che si pongono nell’attuazione di detta normativa.

Tali informazioni possono essere inserite nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.
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Giurisprudenza e Prassi

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