Articolo 64 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell’elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.

2. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al paragrafo 1, nonché quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della presente sottosezione.

Gli Stati membri adeguano parimenti tali condizioni all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

3. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente.

Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l’iscrizione nell’elenco ufficiale o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.

4. L’iscrizione in un elenco ufficiale certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato.

5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l’elenco ufficiale.

6. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all’articolo 60 ed, eventualmente, all’articolo 62. Per la registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.

Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che redige l’elenco ufficiale o dell’organismo di certificazione competente.

7. Siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

8. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell’elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.
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