Articolo 8 Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 548 000 EUR. soglia modificata dal Reg. CE 2017/2366 in vigore dal 1-1-2018

2. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli operatori economici in relazione alle concessioni.

Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

6. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Articolo cosi modificato dal Regolamento 2015/2172/CE in vigore dal 01/01/2016; modificata dal Regolamento 2017/2366/CE in vigore dal 1/1/2018; modificata dal Regolamento 2019/1827/CE in vigore dal 1/1/2020
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Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI VERIFICA - MANCANZA DELLA DATA - NON COSTITUISCE VIZIO INVALIDANTE DEL PROVVEDIMENTO, MA MERA IRREGOLARITÀ

TAR TOSCANA SENTENZA 2019

A eccepisce che la nota con la quale il rup ha attestato la avvenuta verifica di congruità sarebbe priva di data. Tale carenza sarebbe sintomo di eccesso di potere atteso che non sussisterebbe la certezza in ordine al fatto che la predetta nota sia anteriore al provvedimento di aggiudicazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, la mancanza della data non costituisce vizio invalidante del provvedimento, ma mera irregolarità (t.a.r. molise, 27/09/2007, n.675).