Articolo 45 Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di garantire un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri provvedono a che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da una o più autorità o strutture e indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Se le autorità o le strutture di controllo individuano violazioni specifiche quali frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali violazioni o problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, una relazione di controllo contenente se del caso una panoramica delle cause più frequenti di scorretta applicazione delle norme per l’aggiudicazione di contratti di concessione, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di concessione al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici nella corretta applicazione della normativa dell’Unione.

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