Articolo 25 Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solo alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore perché li usino nell’esercizio della propria attività; e

b) la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

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